Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4384 del 25 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, stante l'applicabilitą dell'art. 369 c.p.c., opera la sanzione processuale della improcedibilitą nel caso di mancato deposito, nel termine ivi stabilito, insieme con il ricorso, degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda e diretti ad attestare la presenza, nella sentenza impugnata, dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., senza che all'omissione possa ovviarsi con il successivo deposito ex art. 372, secondo comma, c.p.c., atteso che la facoltą di depositare documenti in un momento successivo č da quest'ultima disposizione limitata agli atti riguardanti l'ammissibilitą del ricorso, e quindi si riferisce a quelli concernenti questioni processuali (quali la tempestivitą dell'impugnazione, la legittimazione processuale del ricorrente o la cessazione della materia del contendere), non gią a quelli attinenti al merito della controversia.

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