Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7013 del 21 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di stabilire la tempestivitą, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 (norma priva di efficacia retroattiva), della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non gią della data del suo arrivo in cancelleria.

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