Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3522 del 11 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio in cassazione, l'onere di deposito previsto, a pena di improcedibilitā, dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., cosė come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, č soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente di tutti gli atti processuali e dei documenti (negoziali e non) necessari alla decisione del ricorso, ricomprendendosi nel novero degli atti processuali da depositare anche quelli giā contenuti nel fascicolo di ufficio nei gradi di merito, essendo tale adempimento funzionale all'ineludibile esigenza che la Corte abbia un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione e non potendosi, comunque, ritenere assolto tale onere con il deposito in Cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, rivolta alla cancelleria del giudice "a quo", prescritto dal comma 3 del medesimo art. 369 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a ricorso avverso sentenza della Commissione tributaria regionale).

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