Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9685 del 26 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitą possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilitą del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilitą del ricorso, bensģ il merito della pretesa risarcitoria). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017).

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