Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1445 del 30 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte che intenda proporre ricorso per cassazione ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilitā, insieme al ricorso, una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione ove questa sia avvenuta. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 283 del 2001, il procedimento impugnato, ove emesso da un organo giurisprudenziale del Trentino Alto Adige, doveva essere tradotto in lingua italiana a cura dello stesso ufficio giudiziario cui appartenesse il giudice che l'aveva pronunciato, ed a spese ed ad istanza di parte, attesa l'applicabilitā anche alla impugnazione di tali provvedimenti dinanzi ad autoritā giudiziaria che abbia sede fuori della regione, della regola generale contenuta nell'art. 122 c.p.c., in base alla quale per tutto il processo č prescritto l'uso della lingua italiana.

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