Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11201 del 17 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio sancito dalla sentenza n. 471 del 2002 della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. Ne consegue che, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario.

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