Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9861 del 7 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, ex art. 369 cod. proc. civ., nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all'ufficio postale, mentre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione si calcola dalla data di ricezione dell'atto notificato alla parte contro cui il ricorso č proposto.

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