Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8972 del 11 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancanza dell'elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente per cassazione non è causa di inammissibilità del ricorso stesso, poiché l'art. 366 c.p.c. prevede solo che, in tale ipotesi, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale sia fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione, salva restando per la parte intimata la facoltà di effettuare validamente detta notificazione anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma menzionata mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte.

(massima n. 2)

La omessa menzione nel ricorso per cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio di cui all'art. 369 c.p.c. non è causa di inammissibilità dell'impugnazione né determina improcedibilità del ricorso stesso, giacché da un lato tale indicazione non rientra tra quelle imposte a pena di inammissibilità dall'art. 366 dello stesso codice e, d'altro lato, l'improcedibilità deriva solo dalla mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione.

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