Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 766 del 28 gennaio 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

L'onere di depositare, assieme al ricorso per cassazione, «gli atti ed i documenti sui quali si fonda», ai sensi ed agli effetti dell'art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c., si riferisce agli atti e documenti indispensabili per giudicare della fondatezza del ricorso stesso, e, pertanto, non riguarda quelli relativi a circostanze obiettivamente irrilevanti, ancorché enunciate come decisive dal ricorrente.

(massima n. 2)

Qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore, ma non in Roma, il principio fissato dal combinato disposto degli artt. 366 secondo comma e 370 primo e secondo comma c.p.c., circa la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, mira a tutelare non il ricorrente medesimo, ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltą di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario.

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