Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6420 del 4 dicembre 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

Il potere-dovere della Corte di cassazione di dichiarare l'improcedibilitą del ricorso, per inosservanza dell'art. 369, primo comma c.p.c., circa il deposito del medesimo in cancelleria, non trova deroga nel caso in cui, trattandosi di deposito omesso e non soltanto tardivo, di quella inosservanza si venga a conoscenza attraverso il controricorso, pure se parimenti improcedibile, tenuto conto che, anche in tali ipotesi, il processo deve ritenersi introdotto per effetto della notificazione del ricorso, e che i vizi di tale atto, che impediscono lo svolgimento del processo stesso, sono rilevabili d'ufficio.

(massima n. 2)

L'inosservanza del termine per il deposito del controricorso nella cancelleria della Suprema Corte, di cui all'art. 370 terzo comma c.p.c., comporta, pur in difetto di un'espressa comminatoria, analoga a quella prevista per il ricorso, la improcedibilitą del controricorso medesimo, in applicazione dei principi generali del rito civile circa il rispetto di termini per l'effettuazione di attivitą inerenti al processo. Pertanto, in sede di regolamento di giurisdizione in controversie elettorali amministrative, deve affermarsi l'improcedibilitą del controricorso, che sia stato depositato oltre il decimo giorno dalla notificazione, tenuto conto che, per le suddette controversie, la riduzione alla metą dei termini processuali nel procedimento di cassazione opera pure con riguardo al ricorso per regolamento preventivo.

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