Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 104 del 7 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilitą, indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione. (Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/01/2018).

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