Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 20075 del 23 settembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilitą del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis, secondo comma, c.p.c., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validitą o l'interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l.vo n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimitą sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d'ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. non riconducibile a quanto gią dibattuto, trova applicazione, a garanzia dell'effettivitą del contraddittorio, l'art. 384, terzo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 12 del d.l.vo n. 40 del 2006), per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione.

(massima n. 2)

Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validitą, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., la sentenza della Corte di cassazione resa all'esito del procedimento reca, per i giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata in cassazione, un vincolo procedurale, nel senso che questi, ove non intendano uniformarsi alla pronuncia della Corte, devono provvedere, ma con sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., in modo da consentire alle parti il ricorso immediato in cassazione e la verifica, da parte del giudice di legittimitą, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita.

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