Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 722 del 24 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessitą di una istanza espressa, analoga estensione non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Né la suddetta estensione della domanda si verifica nel caso in cui, ad istanza del condebitore solidale convenuto, venga chiamato in causa quello non compulsato dal creditore agente, essendo il chiamante privo di qualsiasi legittimazione in tal senso, attesa la sua estraneitą al diverso rapporto intercorrente fra l'attore ed il chiamato.

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