Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2520 del 3 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente č legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.

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