(massima n. 2)
In tema di responsabilitā contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione č affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalitā materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).