Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26780 del 18 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilitą civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.

(massima n. 2)

In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

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