Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 701 del 9 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilitą di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.

(massima n. 2)

Il principio di automaticitą delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresģ la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.

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