(massima n. 1)
In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilitā civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilitā alla compagnia assicuratrice non c'č necessitā di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operativitā dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).