(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di lā della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non giā come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta č logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non puō non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontā del chiamante in relazione alla finalitā, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilitā del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato.