Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 36420 del 29 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La proposizione di una domanda volta all'affermazione della responsabilitā alternativa di uno dei due convenuti per lo stesso fatto dannoso determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale. (Nella specie - in cui l'attore aveva domandato, in via principale, la condanna in solido di due convenuti per una parte e dell'altro per la restante parte e, in via subordinata, quella di entrambi, in solido e per l'intero - la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la tardiva riassunzione del processo, a seguito dell'interruzione dello stesso conseguente a un evento relativo a uno solo dei convenuti, ne avesse determinato l'integrale estinzione, in considerazione della sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale).

(massima n. 2)

Il terzo chiamato in garanzia impropria č legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validitā e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialitā-dipendenza tra cause che dā luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione.

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