Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20031 del 18 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La chiamata del terzo disposta ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte, è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, e pertanto non può formare oggetto di impugnazione né è sindacabile nel giudizio di appello o di legittimità.

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