Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1337 del 4 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La chiamata in garanzia impropria, con la quale il convenuto, sulla base di un autonomo titolo, pretende essere tenuto indenne dal chiamato rispetto all'eventuale accoglimento della domanda della parte attrice, non coinvolge il rapporto principale, e, quindi, non abilita detta parte attrice a denunciare ragioni di nullitą dell'atto di chiamata in causa, non idonee ad influire su quel rapporto.

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