Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4722 del 28 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale ( per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo ) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza definitiva rilevando che la Corte di Appello, dopo avere estromesso con sentenza non definitiva la parte individuata dall'attore come l'unica passivamente legittimata, aveva proseguito il giudizio in assenza di quest'ultima, benchè la sentenza non definitiva fosse stata cassata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/09/2012).

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