(massima n. 2)
La distinzione tra garanzia propria e impropria č priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 cod. proc. civ., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale sia nel caso in cui il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva nei confronti del terzo chiamato, sia quando abbia allargato l'oggetto del giudizio.