Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4552 del 20 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilitā civile, si determina non solo l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.

(massima n. 2)

La distinzione tra garanzia propria e impropria č priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 cod. proc. civ., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale sia nel caso in cui il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva nei confronti del terzo chiamato, sia quando abbia allargato l'oggetto del giudizio.

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