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Articolo 32 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Cause di garanzia

Dispositivo dell'art. 32 Codice di procedura civile

La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo(1). Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione (2).

Note

(1) La norma si applica soltanto nel caso di garanzia propria, ovvero nel caso in cui un terzo (garante) sia tenuto a rispondere delle obbligazioni di una parte (garantito) verso l'altra, in virtù di un rapporto sostanziale nascente da contratto (es.: fideiussione) o dalla legge (es. garanzia per evizione ex art. 1476 n. 3 c.c.). Diversamente, si ha invece garanzia impropria quando le due cause sono distinte ed autonome ma collegate in modo occasionale ed estrinseco (come ad esempio nelle vendite a catena della stessa merce). Tale garanzia non può comportare una modificazione della competenza ma soltanto consentire la riunione delle cause, se queste sono devolute alla cognizione dello stesso giudice.
Un'eccezione a tale regola è rappresentata dall'ipotesi della chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato ex art. 1917 del c.c.. Infatti, la norma in esame trova applicazione nel caso della chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile da parte dell'assicurato, atteso che tale chiamata, nonostante derivi da garanzia impropria è consentita all'assicurato con disposizione di legge espressa e derogabile.
(2) La connessione per garanzia prevale sul foro convenzionale [v. 28 c.p.c.], per cui nessuna rilevanza può essere attribuita all'accordo eventualmente intervenuto fra le parti, per derogare alla competenza territoriale ovvero alla clausola compromissoria tra garante e garantito.

Ratio Legis

La norma in analisi consente di proporre la domanda di garanzia davanti al giudice competente per la causa principale, con conseguente possibile deroga alla competenza per territorio al fine di favorire simultaneus processus. Laddove però la causa di garanzia non rientri nella competenza per valore del giudice della causa principale, quest'ultimo (di norma il giudice di pace) deve rimettere entrambe le cause al giudice superiore (di norma il tribunale) assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

Spiegazione dell'art. 32 Codice di procedura civile

La norma in esame ha ad oggetto le azioni di garanzia, ossia quelle azioni per mezzo delle quali una parte fa valere il proprio diritto di essere risarcita in caso di soccombenza.
In particolare, si ha connessione per garanzia quando una delle parti della causa principale (c.d. garantito) fa valere nei confronti di un terzo (c.d. garante) la pretesa di uscire indenne nel caso di sua soccombenza in quel giudizio.
La ratio dell'istituto va ravvisata nell'interesse del garantito di ottenere una pronuncia estensibile anche nei confronti del garante, realizzandosi un cumulo processuale, di fronte al medesimo giudice, tra la domanda principale e la domanda subordinata di garanzia, anche in deroga alle ordinarie regole di competenza dettate per ciascuna delle controversie interessate.

Il rapporto giuridico di garanzia a cui qui si fa riferimento costituisce il presupposto di un litisconsorzio facoltativo c.d. reciproco, fondato su una concatenazione di pretese intercorrenti da una parte tra terzo creditore e garantito (c.d. rapporto principale) e dall’altra tra garantito e garante (c.d. rapporto di garanzia).
Nel più ampio quadro della garanzia processuale, si distinguono ipotesi di garanzia propria da quelle di garanzia impropria.
Ricorre la garanzia propria quando vi è unità o connessione oggettiva fra i titoli delle rispettive pretese, ovvero, a titolo esemplificativo:
- nel caso di controversie sulla responsabilità civile, quando sia unico il fatto generatore dell'azione principale di danno e dell'azione di regresso;
- nel caso di vizio di un veicolo, con riferimento alla domanda proposta nei confronti della società concessionaria ed alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti della società costruttrice;
- nel caso del contratto di fideiussione, il quale è titolo costitutivo tanto della pretesa del creditore, quanto dell'azione di regresso del fideiussore verso il debitore principale.

La garanzia impropria, invece, si fonda sull'autonomia dei titoli delle rispettive pretese; essa è caratterizzata dalla tendenziale autonomia giuridica dei titoli costitutivi, collegati unicamente da un nesso occasionale di natura economica.
Al fine di determinare l'operatività degli spostamenti di competenza territoriale, il giudice non è tenuto ad attenersi alla prospettazione delle parti, rimanendo libero di qualificare il nesso di garanzia intercorrente tra le domande cumulate nel medesimo processo.
Un'opinione tradizionale riconduce nell'ambito di applicazione dell'art. 32 le sole fattispecie di garanzia propria, semplice o formale, con esclusione delle fattispecie di garanzia impropria.
Tale tesi trova la propria giustificazione nel rilievo secondo cui, essendo l'art. 32 una disposizione sulla connessione, contenente una serie di norme volte a derogare le ordinarie regole di competenza al fine di consentire la trattazione contestuale della domanda principale e di quella di garanzia, essa può trovare applicazione soltanto laddove, tra le domande, esista effettivamente un nesso di connessione giuridica oggettiva (trattasi di tesi accolta anche dalla giurisprudenza).
Secondo un indirizzo più liberale, invece, il simultaneo processo è realizzabile tutte le volte in cui fra le domande dedotte, seppure rientranti nella fattispecie della garanzia impropria, esista una stretta connessione e interdipendenza.

La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria è stata oggetto di una recente confutazione, sostenendosi che in entrambi i casi tra la domanda principale e la domanda di garanzia sussiste una relazione di pregiudizialità-dipendenza, la quale giustifica l'applicazione dell'art. 32 c.p.c.
Il D.Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, ha modificato il testo di questa norma prevedendo che, se la domanda di garanzia ecceda il valore del giudice adito, questi rimette la causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
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La competenza viene, dunque, modificata sia in relazione al criterio per territorio che a quello per valore.

Occorre precisare che:
a) se per la domanda subordinata di garanzia è previsto un foro territoriale inderogabile, non è possibile realizzare il cumulo processuale delle cause presso il giudice originariamente adito con la domanda principale;
b) se il foro previsto per la domanda di garanzia è inderogabile per ragioni di connessione, non potendosi realizzare il cumulo delle pretese di fronte al giudice competente per la causa subordinata di garanzia, non sarà possibile ottenere la trattazione contestuale delle domande.

In tema di connessione internazionale, ed in particolare di competenza giurisdizionale nei confronti dello straniero, il criterio fissato dall'art. 6, n. 2, Conv. Bruxelles 27.9.1968, secondo il quale in caso di azione di garanzia il garante può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda, si applica sia in caso di garanzia propria che impropria.

Massime relative all'art. 32 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14476/2017

In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.

Cass. civ. n. 19368/2016

Nella ipotesi di pendenza, presso un tribunale, di una causa relativa al pagamento del corrispettivo per prestazione contrattuale (nella specie, per servizio di custodia e trasporto valori), in cui sia proposta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati all'altro contraente e alla sua clientela (in ragione della criminosa sottrazione dei valori), con relativa chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, e, contemporaneamente, presso altro tribunale, di un giudizio tra la medesima parte convenuta in riconvenzionale e l'assicuratore, per l'accertamento della validità ed operatività della polizza, è erronea la declaratoria di litispendenza e di cancellazione della causa di garanzia radicata dinanzi al primo ufficio. Infatti, l'oggetto del giudizio pendente presso il secondo ufficio riguarda la validità della garanzia assicurativa non solo per i danni lamentati dall'attore in riconvenzionale nel primo giudizio, ma anche per quelli subiti dalle vittime dell'azione delittuosa, sicché manca l'identità tra i due giudizi, non coincidenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e la fattispecie va sussunta nell'alveo della continenza di cause, con conseguente inapplicabilità della "vis actractiva" della competenza del giudice del primo processo, ex art. 32 c.p.c., quanto alla domanda di garanzia.

Cass. civ. n. 25581/2011

Con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 1917 c.c., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, c.c.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto.

Cass. civ. n. 11362/2009

In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel giudizio relativo al regresso intentato dall'INAIL, aveva qualificato come garanzia propria la domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti della propria compagnia di assicurazione nonché del committente dei lavori appaltati, in relazione ai quali si era verificato l'infortunio del lavoratore).

Cass. civ. n. 1515/2007

In tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poiché si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio. (Poiché, nella specie, la domanda principale era fondata su di un contratto concluso a Genova, e quella di garanzia — impropria — dal convenuto proposta nei confronti del terzo chiamato, su di un distinto e autonomo contratto, concluso a Napoli, la S.C., in sede di regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva dichiarato la propria competenza sulla domanda di garanzia, per averla invece qualificata come propria, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli sulla detta domanda di garanzia impropria).

Cass. civ. n. 12899/2004

In tema di competenza ed ai fini della trattazione unitaria delle cause ai sensi dell'art. 32 c.p.c. con conseguente superamento degli ordinari criteri di competenza territoriale altrimenti operanti per la causa di garanzia, la sussistenza di due diversi titoli dedotti a fondamento, rispettivamente, della domanda principale e di quella di garanzia non è di per sé rilevante, posto che la garanzia propria ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche quando si verifichi una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva individuato in un vizio del sistema di frenatura di un'autovettura l'unico fatto generatore di responsabilità dedotta a fondamento sia della domanda proposta nei confronti della società concessionaria, sia di quella di garanzia formulata da quest'ultima nei confronti della società costruttrice, con conseguente trattazione unitaria delle due cause ed inapplicabilità della deroga convenzionale alla competenza territoriale prevista nel contratto di concessione).

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