Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1375 del 4 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'anzidetta legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, è data dall'affermazione del chiamante che, in virtù di un titolo diverso dal rapporto principale intercorrente fra attore e convenuto, il chiamato debba tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio, restando peraltro escluso, nella stessa ipotesi, che la domanda che il chiamante deve spiegare nei confronti del chiamato debba essere necessariamente di condanna, in quanto il chiamante medesimo può limitare il proprio interesse ad agire alla domanda che l'accertamento sul rapporto principale (in quanto concernente un elemento del rapporto principale destinato a spiegare i suoi effetti nell'ambito del rapporto di garanzia impropria) faccia stato anche nei confronti del chiamato.

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