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Articolo 323 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Atti vietati ai genitori

Dispositivo dell'art. 323 Codice Civile

(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore [1471 n. 3].

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati(2) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa [1425].

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [1260 ss.].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 146 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Con tale norma si mira ad evitare qualsiasi danno economico a carico del figlio derivante dall'acquisto da parte di un genitore di beni o utilità presenti nel patrimonio del figlio; il conflitto di interessi viene punito con la comminatoria di annullabilità di qualsiasi tipo di atto - estensivamente inteso - tra i soggetti indicati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

170 L'art. 322 del c.c., che riproduce l'art. 330 del progetto, mantiene immutato il principio della impugnabilità degli atti compiuti dal genitore sui beni del figlio, senza le forme abilitative richieste dalla legge. Nell'art. 323 del c.c. si detta la disciplina degli atti vietati al genitore, per le considerazioni che saranno illustrate in materia di tutela a proposito degli atti vietati al tutore e al protutore (art. 378).

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