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Articolo 447 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Inammissibilità di cessione e di compensazione

Dispositivo dell'art. 447 Codice Civile

Il credito alimentare non può essere ceduto [1260](1).

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione [1241], neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [545 c.p.c.].

Note

(1) La norma sancisce l'indisponibilità del diritto, che - come detto - è personalissimo quindi intrasmissibile ed inalienabile, irrinunciabile, impignorabile, non esercitabile in via surrogatoria.
L'unica possibilità di prescrittibilità è prevista per le prestazioni arretrate (che il co. II fa ritenere non compensabili) una volta decorsi i 5 anni.

Brocardi

Debitum ex causa victuali non compensatur

Spiegazione dell'art. 447 Codice Civile

Dalla personalità del rapporto alimentare emerge anche il carattere di indisponibilità. Non sussiste alcun potere di disposizione privata sul diritto alimentare da parte di chi se ne avvantaggia. Non è attuabile trasmissione ad alcun titolo. È detto espressamente nell'art. 447, primo comma, che il credito alimentare non può essere ceduto. Deve aggiungersi che non si può fare rinuncia agli alimenti che in futuro potranno dover essere prestati, né transazioni, né compromessi.
L'obbligato non può opporre in alcun caso all'altra parte la compensazione (art. 447, secondo comma). In genere non può ammettersi alcuna disposizione, da parte dell'obbligato, la quale tocchi le modalità e l'entità della prestazione, quale sia stabilita in relazione alle circostanze che abbiamo esaminate.
Come non sono ammessi poteri di disposizione da parte dei soggetti del rapporto, così dipende dalla ragion d'essere dell'istituto che il diritto alimentare rimanga salvaguardato da ogni aggressione o ingerenza da parte di terzi, in modo che esso possa adempiere alla sua funzione anche in contingenze eccezionali. È regola che gli assegni alimentari siano impignorabili ed insequestrabili.
Tutto ciò è dipendente dalla particolarissima natura dell'istituto, ove si è al margine tra diritto privato e diritto pubblico. Ben si tratta però di diritto "civile", in un settore ove assai intensa si manifesta l'influenza della ragion pubblica. Si parla di "credito" alimentare quale correlativo dell'obbligazione. La legge stessa ha questo linguaggio. Non deve, tuttavia, trascurarsi che tale "credito" in nessun senso può dirsi esistere "in patrimonio" del soggetto legittimato a chiedere la prestazione e a goderne i benefizi. Potrebbe, perciò, accogliersi la conclusione che titolare del vero diritto di credito (cui corrisponde l'obbligazione collettivamente stabilita in testa a più persone) sia lo Stato.
Il privato sarebbe, in tale concezione, non già titolare di un diritto di credito particolare, bensì solo un destinatario beneficiario della prestazione, titolare del semplice potere di chiedere a proprio favore l'assistenza voluta dallo Stato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 447 Codice Civile

Cass. civ. n. 9686/2020

Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.

Cass. civ. n. 10362/1997

La regula iuris dettata dall'art. 447 c.c., che esclude la facoltà di cedere il credito alimentare, ovvero di opporre in compensazione, da parte dell'obbligato agli alimenti, un controcredito di diversa natura, deve ritenersi norma di ius singulare e, come tale, inapplicabile alle obbligazioni alimentari sorte non ex lege, ma in via convenzionale.

Cass. civ. n. 9641/1996

In materia di prestazioni alimentari, la retroattività delle statuizioni della decisione d'appello va contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, nel senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è tenuto a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo. Pertanto, il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado, non può ripeterle sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronunzia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare; viceversa, in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado.

Cass. civ. n. 6519/1996

Il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 c.c., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo, n. 5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale.

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