Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2322 del 10 novembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella cessione di un credito a titolo oneroso č dovuta la garanzia dell'esistenza del credito stesso al tempo della cessione. Tale garanzia resta ferma, se pur esclusa con patto espresso, il credito venga meno per fatto proprio del cedente.

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