Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17258 del 21 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata previsione di un corrispettivo in una cessione del credito non comporta nullità del contratto per difetto di uno degli elementi essenziali, dal momento che la cessione del credito è un atto a causa variabile e può anche essere concluso a scopo di liberalità e dunque senza la previsione di un corrispettivo.

(massima n. 2)

L'articolo 2729 del codice civile vieta di fare ricorso alle presunzioni nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniale, come per dimostrare patti aggiunti e contrari al contenuto del documento.

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