Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (1), detraendone i debiti (2). Si riuniscono quindi fittiziamente (3) i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (4), secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
(1) È questo il c.d. relictum, nel quale vanno ricompresi anche i beni oggetto del legato di specie [v. 649], quelli oggetto di trasferimenti simulati [v. 1414], che solo in apparenza non fanno più parte del patrimonio ereditario, e i crediti.
(2) I debiti vanno detratti dal relictum, non dal valore dei beni donati. In essi vanno inclusi anche tutti quelli sorti a causa della morte, come le spese funebri, le spese per la pubblicazione del testamento etc.
Non deve invece essere detratto il valore delle obbligazioni naturali [v. 2034], né quello dei legati.
(3) Si parla di riunione fittizia perché si attua con un calcolo matematico un'operazione contabile che avviene solo sulla carta.
(4) Vanno computate le donazioni oggetto di simulazione relativa, ossia dissimulate sotto forma di atti a titolo oneroso, perché con esse i beni sono realmente usciti dal patrimonio del donante, anche se con una diversa veste giuridica.
Non devono essere calcolate, invece, le donazioni oggetto di simulazione assoluta, in quanto i beni relativi non sono mai usciti dal patrimonio del defunto e ricadono, pertanto, nel relictum.
La norma in esame individua le operazioni necessarie per determinare la disponibile, che sono: a) formazione della massa dei beni relitti; b) detrazione dei debiti; c) riunione fittizia delle donazioni.