Il presente volume, analizzando l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di donazioni e atti di liberalità , vuole ridurre le esitazioni che inducono spesso i notai a non evidenziare in un atto l'intento liberale per paura delle conseguenze che questo può comportare sulla stabilità del negozio e sui successivi trasferimenti e cerca di incoraggiare l'applicazione di schemi tipici come l'adempimento del terzo o il contratto in favore del... (continua)
Nella prima parte dell'opera si esaminano le nozioni di atto gratuito liberale e atto gratuito non liberale, la giustificazione non patrimoniale del contratto gratuito atipico, liberalità d'uso e donazioni di modico valore, donazione rimuneratoria, donazione modale, donazione mista, donazioni indirette, il configurarsi della fattispecie nell'ambito della fenomenologia successoria, capacità di donare, conferma delle donazioni nulla, la regola di gratuità degli atti di... (continua)
Il volume tratta due temi, gli acquisti in regime di comunione legale di beni e la circolazione dei beni di provenienza donativa, entrambi di notevole interesse per i professionisti soprattutto per la necessità di trovare espedienti utili che consentano di arginare situazioni e fenomeni non adeguatamente risolvibili con i mezzi offerti dalla normativa esistente.
Per ciascun argomento, partendo da un inquadramento generale, si analizzano poi le questioni interpretative ed... (continua)
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione [805] (1).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [809] (2).
(1) Le donazioni rimuneratorie, dal momento che generalmente sono dovute ad un comportamento particolarmente lodevole ed apprezzabile del donatario, non sono soggette a revoca [v. 805] e non comportano per il donatario l'obbligo di versare gli alimenti a favore del donante [v. 437].
(2) Sono le c.d. liberalità d'uso, quelle fatte cioè solo per il desiderio di conformarsi ad un'usanza sociale (es.: le mance, i regali di Natale etc.).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
373Non ho apportato un emendamento suggerito in riguardo al capoverso dell'art. 770 del c.c., che esclude dal concetto di donazione «la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi». Invero la formula «a causa di servizi», che si sarebbe voluta sostituire all'altra «in occasione di servizi», avrebbe snaturato il concetto di liberalità d'uso, e avrebbe piuttosto richiamato il concetto di un atto a titolo oneroso. La distinzione ha particolare importanza agli effetti della collazione, giacché l'ultimo comma dell'art. 742 del c.c. dichiara non soggette a collazione le liberalità d'uso previste in questo capoverso.
Ho invece apportato alcune modificazioni all'art. 771 del c.c., il primo comma del quale, vietando di comprendere nella donazione beni futuri, sembrava escludere la possibilità di donare i frutti non ancora raccolti, che l'art. 820 del c.c. considera appunto beni futuri. L'esclusione sarebbe stata senza dubbio illogica, dato che, per il loro valore economico attuale, tali frutti avrebbero potuto formare oggetto di disposizione, come lo stesso art. 820 chiarisce: ho pertanto in sede di coordinamento eccettuato dal divieto di donare beni futuri i frutti pendenti.
Il secondo comma dello stesso articolo nella sua precedente formulazione stabiliva che, qualora oggetto della donazione fosse un'universalità di cose, delle quali il donante avesse conservato il godimento trattenendole presso di sè, si consideravano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungessero posteriormente, salvo che risultasse una volontà contraria. Ho chiarito che tale volontà deve risultare dall'atto stesso. Uguale modificazione ho apportato all'art. 773 del c.c..
La dottrina ritiene pacifico che il motivo della donazione rimuneratoria non debba necessariamente risultare dall'atto o provenire comunque da dichiarazione del donante, anzi: la sola dichiarazione di questi di aver donato per compensare un servizio non vale ad inquadrare il negozio nel primo comma dell'art. 770 del c.c..
E' pertanto irrilevante che nel documento contrattuale la donazione venga accompagnata dalla dicitura "rimuneratoria".
Volevo sapere se chi ha ricevuto beni con donazione remuneratoria, nel rispetto della legittima, rientra nella divisione dei restanti beni?
L’opera presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall’ordinamento per i contratti di donazione, concentrando l’analisi sulla ricostruzione del regime giuridico delle fattispecie espressamente delineate dal codice.
In particolare, dopo avere individuato ed esaminato dettagliatamente il dato normativo, ampio spazio viene riservato allo studio dellaprassi contrattuale attraverso gli apporti offerti dall’elaborazione... (continua)
Il volume tratta in maniera compiuta e approfondita la tematica delle DONAZIONI INDIRETTE, analizzando in particolare:
- le provenienze donative e le tutele dei legittimari
- i riflessi del c.d. Decreto Bersani sull’attività notarile e sulle donazioni indirette
- le liberalità non donative in ambito societario
- i profili fiscali
- i compiti del notaio
L’opera, grazie anche ad una ricca appendice di tecniche redazionali,... (continua)
cristina, mercoledì 23 febbraio 2011 , chiede:
Una donazione di un immobile per avere le caratteristiche di "remuneratibità" deve presentare la dicitura stessa nel contratto stipulato avanti al notaio?