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Articolo 651 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Legato di cosa dell'onerato o di un terzo

Dispositivo dell'art. 651 Codice Civile

Il legato di cosa dell'onerato [649 c.c.] o di un terzo [652, 686 c.c.] è nullo [654, 673 c.c.], salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo(1)(2) [656, 669, 673 c.c.]. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo(3).

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido(4)[656, [657, 686 c.c.].

Note

(1) Tale dichiarazione può anche essere antecedente o successiva alla redazione del testamento.
(2) E' irrilevante l'errore sulla proprietà del bene (es. qualora il testatore indichi Tizio quale proprietario del bene che in realtà è di Caio) o le successive alienazioni del bene.
(3) Se il bene, al momento dell'apertura della successione, appartiene all'onerato, il legatario può chiederne il trasferimento in suo favore ex art. 2932 del c.c..
(4) Ciò conferma la volontà del testatore di trasferire il bene al legatario.

Ratio Legis

Il testatore può disporre validamente solo dei beni che fanno parte del proprio patrimonio, non di quelli altrui, salva l'eccezione prevista dalla norma in commento.

Brocardi

Legatum per damnationem

Spiegazione dell'art. 651 Codice Civile

Gli articoli dal 651 al 660 regolano tradizionali figure di legati, che hanno ad oggetto situazioni giuridiche particolari o che sono ad esse connessi.
L’art. 651 disciplina il legato di cosa dell’onerato o di un terzo (c.d. legato di cosa altrui, non appartenente al testatore), adottando, in massima parte, i princìpi tradizionali. In quest’unica disposizione sono stati fusi gli articoli #837# e #838# del vecchio codice del 1865, con la notevole modificazione che si è abbandonato il principio accolto nell’art. #838#, ma privo di saldo fondamento logico, della indistinta validità del legato di cosa dell’onerato, e si è stabilito, invece, che anche questo legato è valido solo quando risulti per iscritto che il testatore sapeva che la cosa apparteneva all’onerato.
Occorre poi rilevare: a) che la disposizione relativa alla validità del legato di cosa dell’onerato o di un terzo è stata estesa, poiché, mentre per l’art. #837# del codice del 1865 la conoscenza del testatore doveva essere espressa nel testamento, per l’art. 651 può risultare dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore; b) il nuovo legislatore, nella seconda parte del primo comma, ha mantenuto l’espressione “è in sua facoltà” dell’art. #837# del codice del 1865, sulla cui base era stato sostenuto in dottrina (e può quindi sostenersi con la nuova legislazione) che l’obbligazione dell’onerato non è una obbligazione alternativa, ma un’obbligazione cum facultate alternativa; c) nella stessa disposizione, alla espressione “prezzo” si è sostituita l’espressione “giusto prezzo”, dalla quale risulta che al legatario deve essere pagato il valore venale della cosa e non quello che può desumersi da elementi contingenti o apprezzamenti soggettivi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

319 L'art. 196 del testo precedente disponeva che, se il testatore ha legato cosa che sapeva non appartenergli, l'onerato ha facoltà di pagare al legatario il prezzo della cosa legata; ma taceva interamente circa il contenuto dell'obbligazione. La norma era incompiuta; e pertanto mi è sembrato opportuno, anche per coordinare la disciplina della materia, con l'altra, che le è strettamente connessa, considerata la posizione dell'onerato, degli effetti della vendita della cosa altrui (art. 1478 del c.c.), chiarire espressamente che l'onerato ha obbligo di acquistare la proprietà della cosa dal terzo e di trasferirla al legatario, ferma rimanendo la facultas solutionis mediante pagamento, del prezzo. Inoltre ho espressamente stabilito, com'era stato proposto, che l'onerato, se si avvale della facoltà, deve il giusto prezzo. Ho così precisato che al legatario spetta il valore venale della cosa e non quello che può desumersi da elementi contingenti o da apprezzamenti soggettivi.

Massime relative all'art. 651 Codice Civile

Cass. civ. n. 18502/2018

In tema di legato di cosa dell'onerato che sia coerede, qualora il beneficiario eserciti l'azione di rivendica del bene non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi, dovendo la domanda essere proposta solo contro il suddetto onerato poiché la sentenza, anche se emessa senza la partecipazione al giudizio degli altri successori, non è "inutiliter data".

Cass. civ. n. 3143/1974

Ove un bene, acquistato dal de cuius con patto di riservato dominio, sia oggetto di un legato, prima che ne sia stato pagato interamente il prezzo, si è in presenza del legato di cosa di terzo, previsto dall'art. 651 c.c., ed il pagamento delle rimanenti rate del prezzo costituisce debito degli eredi accettanti, quale debito dell'eredità verso i terzi creditori di essa e quale mezzo per l'adempimento del legato.

Cass. civ. n. 1351/1973

L'azione diretta a fare dichiarare la nullità dei legati di cosa determinata, per essere stati i beni, oggetto dei legati, intestati al de cuius in base a un atto nullo, inidoneo a farli entrare nel suo patrimonio (nella specie: donazione tra coniugi) — ove non risulti l'esistenza di creditori ereditari aventi diritto a fondare le eventuali garanzie del loro credito sui beni oggetto dei legati, nei cui confronti debba spiegare effetto la sentenza che dichiara la nullità del legato, né la presenza di eredi legittimati, a cui debba essere opposta l'eventuale nullità dei legati (per inesistenza dei beni nel patrimonio del de cuius) ai fini della determinazione della loro quota di riserva — deve essere esperita nei confronti dei soli legatari, essendo costoro gli unici soggetti che abbiano interesse a contraddire alla domanda. Nella suddetta ipotesi non è neppure configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi, ricorrendo questo, oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge, solo quando la sentenza abbia valore costitutivo e risulti inutiliter data se non sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti del rapporto, e non anche quando essa si limiti ad accertare la idoneità o meno del negozio a produrre effetti nel rapporto tra litiganti e sia perciò, relativamente ad esso, suscettibile di pratica attuazione: e ciò anche se la pronuncia possa poi restare inopponibile — in attuazione dei limiti soggettivi della cosa giudicata — nei confronti di altri soggetti che, ancorché abbiano preso parte al negozio o siano titolari di posizioni incompatibili con la situazione accertata nel processo, siano rimasti estranei al giudizio.

Cass. civ. n. 2081/1969

Sia nell'ipotesi di legato di cosa dell'onerato o di un terzo, sia in quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto od in parte non propria, esclude la nullità totale o parziale del legato. L'accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a sindacato in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori. (Nella specie, il de cuius aveva nominato erede universale la propria moglie e legato ad un nipote terreni e fabbricati specificamente indicati, avvertendo che essi appartenevano ad esso disponente, in forza di una divisione dell'asse ereditario paterno fatta di comune accordo con la propria sorella molti anni prima, ma non tradotta in atto pubblico, né trascritta, e precisando che al rispetto di detta divisione doveva ritenersi tenuta l'erede onerata. I giudici di merito avevano ritenuto la consapevolezza del testatore della parziale alienità delle cose legate e affermata la validità del legato. Il Supremo Collegio ha trovato esatto tale apprezzamento e precisato il principio che precede).

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ANTONIO D. P. chiede
giovedì 03/01/2019 - Lazio
“In un testamento dove gli eredi non sono legittimari, il decuius esprime inopinatamente una volonta' circa TIZIO dicendogli che la somma che lui ha ricevuto 12 anni prima a mezzo assegno deve essere divisa con CAIO. All'epoca però TIZIO pensava che la somma ricevuta era il corrispettivo di personali azioni professionali gratuite già svolte e da svolgere a favore del parente sine die. Infatti nulla è stato mai precisato o scritto sia al momento della dazione che per tutti gli anni successivi. Secondo voi CAIO ha qualche titolo giuridico per vantare la restituzione del 50%?”
Consulenza legale i 09/01/2019
La disposizione testamentaria che si richiede di analizzare trova il suo fondamento normativo nell’art. 651 c.c., il quale disciplina proprio il c.d. “legato di cosa dell’onerato o di un terzo”.
La norma stabilisce che è nullo, in linea generale, il legato con il quale il testatore disponga di un bene o di un diritto non facente parte del suo patrimonio, ma di quello dell’onerato o di un terzo.
Immediatamente dopo prevede delle eccezioni a tale regola generale, statuendo che la nullità viene meno qualora dal testamento o da altra dichiarazione scritta dello stesso testatore risulti che questi fosse a conoscenza del fatto che ciò di cui si dispone appartiene ad altri.
Al ricorrere di tale condizione, l’erede onerato (cioè colui su cui incombe l’obbligo di adempiere), e che non sia già proprietario del bene legato, avrà l’obbligo di acquistare la cosa dal terzo e di trasferirla al legatario, salva la facoltà di pagare al legatario il giusto prezzo (cioè di adempiere a quella disposizione mediante versamento di una somma di denaro pari al valore del bene).

Alquanto utile è la precisazione iniziale che gli eredi, nel caso che ci riguarda, non sono legittimari, in quanto, qualora lo fossero, si ricadrebbe nel divieto posto dall’art. 549 del c.c., norma che vieta espressamente al testatore di imporre pesi e condizioni sulla quota spettanti ai legittimari.

Altre norme a cui fare riferimento per ritenere valida la disposizione in esame sono quelle contenute negli artt. 653 c.c. e 663 c.c..
L’art. 653 del c.c. disciplina il legato di cosa genericamente determinata, e tale è proprio il legato di somma di denaro; per la determinazione esatta di tale somma di denaro il testatore ha qui voluto riferirsi ad un criterio esterno, fissandola in misura pari alla metà dell’importo da lui corrisposto dodici anni prima allo stesso erede Tizio a mezzo assegno bancario.
L’art. 663 del c.c., a sua volta, consente al testatore di porre in capo ad uno solo degli eredi l’obbligo di adempiere al legato, disponendo che gli altri coeredi saranno tenuti a compensarlo, in proporzione alla quota di eredità che hanno ricevuto, soltanto se non consta una diversa volontà del testatore (volontà che qui sussiste, avendo il de cuius voluto gravare soltanto Tizio dell’adempimento del legato).

Accertata la validità e piena efficacia obbligatoria di una disposizione di tale tipo, resta da vedere adesso se Tizio è obbligato a versare quella somma a Caio e se quest’ultimo, di conseguenza, può esigerne il pagamento.
Si tratta, in sostanza, di vedere di quale forma di tutela possa avvalersi l'erede nell'ipotesi in cui, come in questo caso, la somma di denaro legata non sia presente nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e sia di proprietà già dell’onerato secondo quanto previsto dall’art. 651 c.c.

Intanto occorre precisare che un legato di tale tipo, seppure abbia ad oggetto denaro già di proprietà dell’onerato, non produce immediatamente il trasferimento della proprietà al legatario al momento dell’apertura della successione, bensì al momento dell’accettazione da parte dell’erede onerato; in particolare, il trasferimento avverrebbe quale conseguenza della confusione tra i due patrimoni (quello dell’erede e quello del de cuius), che si verifica per effetto dell’accettazione dell’eredità.
Con ciò vuol dirsi che, se l’accettazione dell’eredità non comporta alcun vantaggio particolare, ci si potrà liberare da quell’obbligazione semplicemente con un atto di rinuncia all’eredità, ed il legatario nulla potrà vantare nei confronti del rinunciante, non avendo questi acquistato la qualità di erede e, dunque, di onerato.

Se, invece, dall’accettazione ne può derivare un incremento del proprio patrimonio, ma non si ha ugualmente alcuna intenzione di rispettare la volontà del testatore, l’erede onerato potrà ritenersi esonerato dal pagamento di quella somma se, ricorrendone i presupposti, compie un atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: in tal modo non opera la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede, il che avrà come conseguenza che i debiti ereditari (tale è il pagamento della somma legata) potranno essere soddisfatti esclusivamente mediante la massa attiva dell'eredità e non sarà possibile attingere al patrimonio personale dell'erede.
Qualora non ci si avvalesse di tali cautele, infatti, ed una volta accettata l’eredità, sorgerebbe a carico dell’onerato del legato di cui all’art. 651 c.c. l’obbligo di dare, cioè di trasferire la proprietà della cosa legata al legatario.
In caso di inadempimento, inoltre, il legatario potrà agire per ottenere, a titolo di esecuzione forzata in forma specifica, una sentenza che tenga luogo del negozio non concluso, al pari di quanto è previsto dall’art. 2932 del c.c. per l’adempimento coattivo del contratto preliminare.

In definitiva, per decidere quale delle soluzioni proposte seguire (rinuncia all’eredità o accettazione con beneficio di inventario), sarà indispensabile effettuare una preliminare valutazione complessiva dei benefici che si potranno conseguire dall’assumere la qualità di erede del testatore.