Trascurata in dottrina e in giurisprudenza tributarie – le quali, rispettivamente, preferiscono insistere su categorie quali l’elusione e l’abuso del diritto – l’stitituto della simulazione riveste invece un ruolo centrale nella realtà effettuale dell’imposizione sui redditi, se è vero che – come osservano i civilisti più attenti – nella realtà delle cose la simulazione medesima è, per lo più, posta... (continua)
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti[123, 164] (1). Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza (2) e di forma[1350] (3). Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (4).
(1) Per la giurisprudenza prevalente, la simulazione costituisce una causa di nullità [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI].
(2) Ossia purché il suo contenuto sia lecito, possibile, determinato o determinabile (requisiti di sostanza) [v. 1346].
(3) Pertanto nel caso in cui sia prescritta dalla legge una determinata forma per il contratto dissimulato, tale forma deve essere stata utilizzata nel contratto simulato: ad esempio, se il contratto dissimulato è una donazione ed il contratto simulato è una compravendita, quest'ultimo deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essendo tale forma prescritta per la donazione. Se si tratta di simulazione soggettiva, il contratto produrrà effetti, escluso il prestanome, nei confronti del contraente effettivo, sempre che sia valido ed efficace.
(4) La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che siano simulabili soltanto i negozi unilaterali recettizi [v. 1334]: essendo tali negozi destinati ad una persona determinata, infatti, è ben configurabile un accordo simulatorio tra quest'ultima e l'autore della dichiarazione negoziale. Rispetto ai negozi non recettizi, invece, per ovvie ragioni, non è prospettabile un accordo simulatorio, ma soltanto una riserva mentale, in quanto tale irrilevante.
In genere, le parti ricorrono alla simulazione per perseguire finalità vietate dalla legge (es.: sottrarre i beni all'aggressione dei creditori), ma non è escluso che essa possa essere utilizzata per consentire alle parti la realizzazione dei propri concreti interessi nel rispetto della legge.