Per l'adempimentodell'onerepuò agire qualsiasi interessato (1).
Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione (2) della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (3).
(1) Si considera tale non solo chi trae un vantaggio diretto dall'adempimento dell'onere, ma anche chi è portatore di un interesse morale, come il vedere attuata la volontà del defunto (es.: i suoi eredi). Non rientrano nella categorie degli interessati i chiamati ulteriori, ossia quelli che verranno alla successione nel caso in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare. Questi, infatti, hanno interesse a far valere l'inadempimento per sostituirsi al chiamato.
(2) Come conseguenza, il soggetto onerato perderà il bene acquistato con effetto retroattivo [v. 521], ossia dal momento dell'apertura della successione. Dovrà inoltre restituire i frutti [v. 820] percepiti dopo l'inizio del giudizio tendente alla pronuncia di risoluzione.
(3) Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge l'inadempimento non produrrà la risoluzione della disposizione, ma legittimerà chi ne ha ricevuto un danno a chiedere il risarcimento al giudice.