Come sempre analitico nella trattazione, anche questo contributo al Commentario affronta una puntuale specifica di due particolari capi del codice civile, relativi alla collazione e al pagamento dei debiti.
Partendo dall'estrazione storica dell'istituto della collazione, il volume scandisce l'esame sistematico delle ipotesi in cui si configura la necessità della sua applicazione e tutte le collegate circostanze in cui questa si presenta dubbia, fittizia o utile alla effettiva... (continua)
I figli legittimi e naturali (2) e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (3).
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556].
(2) Nei figli naturali non sono ricompresi i figli non riconoscibili [v. 251].
(3) La dispensa può essere contenuta nella stessa donazione [v. 769], nel testamento [v. 587] o anche costituire oggetto di un distinto negozio posto in essere dal donante in vita. Si riconosce la validità anche di una dispensa tacita cioè desunta dal contesto dell'atto di donazione e da altri elementi. Trova, tuttavia, un limite insuperabile nell'intangibilità della quota di legittima [v. 536].
A fondamento dell'istituto in esame è la presunta volontà del donante di dare al legittimario un'anticipazione dell'eredità, donandogli i suoi beni. Scopo della collazione è, quindi, quello di rimuovere situazioni di disparità tra coeredi e garantire l'eguaglianza delle posizioni ereditarie del coniuge e dei discendenti. Attraverso la collazione, infatti, si determina un reale incremento del patrimonio ereditario (pari al valore della donazione conferita) a favore dei discendenti e del coniuge.
Presupposto necessario della collazione è il costituirsi della comunione ereditaria [v. 713] e la partecipazione alla stessa da parte del donatario [v. 769].
Dalla collazione va tenuta distinta la riunione fittizia, che non determina un aumento reale della massa ereditaria, ma si riduce ad una semplice operazione di calcolo volta a verificare se è stata toccata la quota riservata ai legittimari [v. 536].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
357A proposito dell'art. 276 del progetto, che nel primo comma stabiliva l'obbligo della collazione da parte dei figli o discendenti del de cuius che concorrono con fratelli o loro discendenti e nel secondo comma estendeva l'obbligo della collazione al caso di concorso tra figli legittimi e figli naturali, è stato discusso se sussista l'obbligo della collazione anche nei rapporti dei figli naturali tra di loro, e in base a varie argomentazioni si è giunti ad una soluzione negativa della questione.
Tale soluzione mi è sembrata esatta e conforme al sistema del nuovo codice, che esclude ogni rapporto di parentela dei figli naturali tra loro, come si evince specialmente dall'art. 259.
Tuttavia, per fissare più esattamente questo principio, ho ritenuto opportuno contemplare in due separati articoli la collazione dei figli legittimi e quella dei figli legittimi con i figli naturali.
Pertanto, nell'art. 737 del c.c., ho collocato la norma sull'obbligo della collazione dei figli legittimi tra di loro (corrispondente al primo comma dell'art. 276 del progetto) e l'altra sui limiti all'esenzione da collazione tra figli legittimi (corrispondente al primo comma dell'art. 277 del progetto).
Nell'art. 738cc ho poi espressamente disposto che tra figli legittimi e naturali vi è l'obbligo reciproco della collazione. In tal modo avendo affermato che i naturali sono tenuti alla collazione nei confronti dei legittimi e avendo abolito l'istituto eccessivamente rigoroso dell'imputazione previsto dall'art. 146 del vecchio codice, ne deriva che anche i figli naturali possono essere dispensati dalla collazione. Ma poiché la possibilità di dispensa non può essere senza limiti, tenuto conto del rapporto stabilito dalla legge per il caso di concorso tra figli naturali e figli legittimi, bisognava stabilire, colmando la lacuna dei precedenti progetti, che la dispensa non può avere alcun effetto, quando, cumulando il valore delle donazioni con la parte che il figlio naturale avrebbe diritto di conseguire nella successione, si ecceda il limite di capacità posto nell'art. 592. La norma doveva inoltre essere completata per il caso che il figlio naturale non venga alla successione. Anche in questo caso, egli non può ritenere, nonostante qualunque dispensa e a prescindere dalla possibile interferenza di altre norme come quella dell'art. 552, la donazione ricevuta oltre i limiti indicati nell'art. 592. In armonia ai criteri ora esposti, ho formulato il terzo comma dell'art. 738, in cui sono conglobate le due ipotesi sovraccennate.
Il codice civile impone a chi sia in possesso di un testamento olografo di presentarlo a un notaio per la pubblicazione (art. 620 del c.c., primo comma).
Chiunque vi abbia interesse può ricorrere al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione affinché venga fissato un termine per la presentazione (art. 620 cc, secondo comma).
Benché non vi siano esplicite sanzioni per colui che indebitamente non presenti il testamento olografo in suo possesso, in caso di ritardo egli potrà essere ritenuto responsabile verso gli altri interessati, e anche personalmente ex art. 490 cp in caso di occultamento (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri: “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute”).
Quanto alla donazione, il nostro ordinamento disciplina un'azione di annullamento - che si prescrive in 5 anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta - per il caso in cui si provi che il donante, sebbene non interdetto, sia stato incapace di intendere o di volere al momento della conclusione dell'atto di liberalità (art. 775 del c.c.).
Rodolfo Wieser, giovedì 13 gennaio 2011 , chiede:
Una sorella (tre eredi) ha trovato testamento olografo e non vuole farmene avere copia. Cosa posso fare?
All'inizio del 2009, inoltre, avevano portato il padre da un notaio per farsi firmare un atto di donazione, nonostante lui soffrisse di Altzheimer.
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.