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Dispositivo dell'art. 467 Codice Civile

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può [463] o non vuole accettare l'eredità o il legato (2).
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto (3) per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (4).

Note

(2) Presupposto della rappresentazione è che la persona chiamata a succedere non sia in grado di accettare l'eredità o il legato perché è morta prima dell'apertura della successione [v. 456] oppure è stata dichiarata indegna [v. 463] o assente [v. 49] oppure ancora ha perso il diritto di accettarli [v. 481] ovvero non voglia accettarli, come nel caso in cui vi abbia rinunziato [v. 519].

(3) Come nel caso in cui il testatore abbia indicato un'altra persona in sostituzione [v. 688] del primo chiamato.

(4) Come ad esempio il legato di uso [v. 1021], di abitazione [v. 1022] o di alimenti [v. 433]. Si ritiene, infatti, che di tali legati il testatore abbia voluto beneficiare solo il primo chiamato e non anche i suoi discendenti.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

235Questi principi sono enunziati nell'art. 467 del c.c., art. 468 del c.c. e art. 469 del c.c.. Il primo di essi chiarisce il concetto di rappresentazione e ne fissa i limiti nel caso di successione testamentaria, affermando che la rappresentazione non ha luogo se il testatore ha fatto una sostituzione per il caso che l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità. A evitare il dubbio, del resto infondato, che i discendenti dell'istituito non possano reclamare la quota di riserva ,nel caso in cui sia stata disposta la sostituzione, ho posto un chiarimento a questo riguardo nell'art. 536.
L'art. 468 precisa i soggetti tra i quali vi è rappresentazione e le condizioni nelle quali questa ha luogo.
L'art. 469 infine contempla i casi in cui si ha la successione per rappresentazione e il modo in cui si effettua la divisione fra i rappresentanti.
In correlazione ai mutamenti introdotti in questo capo, ho soppresso e modificato talune disposizioni del progetto che non erano più compatibili con i nuovi principii, come sarà di volta in volta avvertito.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 2528
Liotta Loredana, mercoledì 23 febbraio 2011 , chiede:

Un soggetto (celibe e senza figli naturali ne legittimi) deceduto nel dicembre 2010 lascia per legge come unico erede legittimo il fratello. Tuttavia prima ancora che venga presentata la dichiarazione di successione, muore nel febbraio 2011 anche il fratello. Quest'ultimo per legge lascia come eredi 2 figlie e la moglie. Desidero sapere se in questi casi c'è da parte di queste ultime rappresentazione ex art. 467 c.c o invece essendo il fratello morto successivamente alla data di apertura della successione del primo si devono presentare 2 distinte dichiarazioni di successione. La prima con erede il fratello morto a febbraio. E un'altra per il fratello De Cuius morto a febbraio con eredi moglie e 2 figlie. Grazie.


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2528 del venerdì 25 febbraio 2011 :

La rappresentazione opera facendo subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Difatti, di frequente la rappresentazione si verifica quando il fratello o il discendente del de cuius gli è premorto.

Nel caso di specie, la morte del fratello chiamato è successiva a quella del fratello defunto: poiché egli non aveva ancora (presumibilmente) dichiarato di accettare l'eredità, il diritto di accettazione si trasmette ai suoi eredi come diritto facente parte dell'universitas iuris a loro devoluta (art. 479 del c.c., comma 1). Andranno pertanto presentate due distinte dichiarazioni di successione.

Si ricorda, infine, che l'accettazione dell'eredità trasmessa comporta accettazione tacita dell'eredità del trasmittente.


Quesito numero 5486
massimo, lunedì 30 aprile 2012 , chiede:

Quesito: alla morte di soggetto (senza figli ne eredi diretti/o altro) che ha fatto testamento in favore di terzi estranei, ai fratelli della consorte premorta tocca una rappresentanza nell'asse ereditario? E se si in che proporzione? grazie


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5486 del mercoledì 2 maggio 2012 :

Con il testamento, il nostro ordinamento attribuisce ad un soggetto il diritto di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Unico limite a tale volontà consiste nel rispetto della cd. quota legittima, ossia una quota dell'eredità riservata per legge ad una categoria di successibili denominati legittimari. Ai sensi dell'[[536 cc ]] sono tali il coniuge superstite, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi.

Nel caso prospettato non sussistono legittimari, pertanto il de cuius ha potuto liberamente devolvere l'eredità a suo piacere.

Infatti, i fratelli della consorte del de cuius, la quale era già venuta a mancare, non possono vantare alcun diritto a carico dell'eredità, poichè secondo la legge non solo non sono legittimari ma non risultano nemmeno parenti del defunto. 



Tag: Legittimari, pubblicazione testamento
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.