I coniugi possono convenire (2) che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (3).
(2) Si ritiene che la manifestazione di volontà dei coniugi ha la natura di semplice presupposto per la produzione di effetti predeterminati dalla legge. Ne deriva che l'accordo fra i coniugi non ha natura negoziale.
(3) Il regime di separazione può derivare anche dalla separazione personale dei coniugi (sia giudiziale che consensuale) nonché dalla loro dichiarazione di fallimento.