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Articolo 739 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

Dispositivo dell'art. 739 Codice Civile

L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge [569 c.c.], ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio(1).

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Note

(1) Laddove però vi sia stata interposizione fittizia, si applicheranno le norme sulla simulazione e il coerede sarà tenuto a conferire la donazione, qualora venga accolta la domanda di simulazione (v. art. 1414 e ss. del c.c.).

Ratio Legis

L'obbligo di collazione è personale: il coerede non è tenuto a restituire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge anche se ne sia avvantaggiato succedendo a costoro.

Spiegazione dell'art. 739 Codice Civile

La collazione è dovuta soltanto fra discendenti, uno dei quali sia anche donatario. Nel precedente codice del 1865, le donazioni al discendente dell’erede o al coniuge di costui erano considerate, con presunzione iuris tantum, fatte con dispensa dalla collazione. L'articolo in esame, che riproduce quanto era previsto in quel codice, chiarisce che l’ascendente successo al donante (dopo essere successo al donatario) non è tenuto a conferire in collazione quando poi venga alla successione del proprio ascendente. Così pure, per effetto del capoverso che riproduce quello dell’art. #1006#, se qualcuno dona congiuntamente a suo figlio ed a sua nuora, che non sia sua discendente, la nuora non sarà tenuta a conferire.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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R.D.S. chiede
martedì 06/07/2021 - Abruzzo
“In data 2 luglio 2015, con atto notarile, mio padre ha donato alla moglie di mio fratello Marco (in regime di separazione dei beni e senza motivazione alcuna es. se per gratitudine), ciascuno per i propri diritti ed entrambi in solido per l’intero, n. 1 immobile.
Alla morte di mio padre (mia madre già defunta da tempo), Marco, nel ricostruire la massa ereditaria, rivendica nei miei confronti e nei confronti dell’altro mio fratello Antonio, una somma pari ad euro xxxxxx, perché a suo dire è stata lesa la sua quota di legittima.
Tra le varie Marco sostiene che l’immobile donato a sua moglie (oggi casa familiare), non può far parte della massa ereditaria; più in particolare sostiene che la ripetuta donazione deve intendersi come liberalità effettuata ad un terzo da imputare alla quota disponibile riservata al testatore e quindi che non può conferire nella massa ereditaria.
In realtà la suddetta donazione doveva essere fatta a favore di mio fratello Marco, il quale, però, non potendo usufruire del beneficio di cui alla prima casa perché già proprietario di altro immobile, di comune accordo con mio padre, decise appunto di farla donare alla moglie.
Ciò detto io credo che nel caso di specie trattasi inequivocabilmente di un negozio simulato, cioè di un atto pubblico dissimulante una donazione in favore di mio fratello Marco che deve essere pertanto imputato alla massa ereditaria e non alla quota disponibile del testatore.
Può, quindi, la predetta donazione considerarsi una “interposizione fittizia” della moglie di mio fratello nella formazione del contratto al posto di quest’ultimo, trattandosi come detto di un dissimulato atto di donazione indiretta a favore di quest'ultimo.
In caso affermativo, quali azioni posso esperire? Avete giurisprudenza in tal senso?
Ringrazio e saluto con cordialità”
Consulenza legale i 12/07/2021
La fattispecie che viene qui descritta trova una specifica disciplina all’art. 739 c.c., rubricato proprio “Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi”.
Il principio generale dettato da tale norma è quello secondo cui l’erede legittimario (nel caso di specie Marco) non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge.

Aggiunge il secondo comma della stessa norma che se la donazione è stata fatta congiuntamente ai coniugi, di cui uno soltanto sia discendente del donante, solo quest’ultimo sarà soggetto a collazione e per la porzione di cui ha beneficiato.

Si ritiene, tuttavia, che tale norma incontri un limite tutte le volte in cui si intenda realizzare un’interposizione fittizia di persona, nel qual caso troveranno applicazione le norme sulla simulazione (artt. 1414 e ss. c.c.), con la conseguenza che qualora venga accolta la relativa domanda, il coerede sarà tenuto a conferire la donazione di cui ha beneficiato il proprio coniuge.

Di contrario avviso sembra essere soltanto parte della dottrina, la quale ritiene che il disposto di cui al citato art. 739 c.c. trovi applicazione anche nel caso in cui ricorra un'interposizione fittizia di persona, a condizione però che la simulazione non sia stata posta in essere con il solo fine di sottrarre la donazione al conferimento, ipotesi in cui dovrebbe configurarsi come una sorta di manifestazione tacita della volontà del donante di dispensare dall’obbligo di collazione il coerede che di fatto ne beneficerà.

Ora, nel caso di specie si dice che la donazione in favore della nuora non abbia avuto come finalità diretta quella di sottrarre la stessa al conferimento nella massa ereditaria, quanto piuttosto quella di realizzare il trasferimento dell’immobile in favore della famiglia del figlio, beneficiando nel contempo delle agevolazioni prima casa, aggiungendosi che della situazione che si è venuta a creare ne vuole adesso approfittare il figlio Marco, coniuge della donataria.

Sembra evidente, in ogni caso, che il trasferimento in favore della nuora nasconda un accordo simulato tra le parti del contratto di donazione, volto a realizzare una interposizione fittizia, ossia un’ipotesi di simulazione relativa soggettiva.
A questo punto, però, il problema che si pone è quello della prova che l’altro erede legittimario è tenuto a dare della simulazione realizzata dal de cuius, essendo in dubbio se lo stesso debba considerarsi parte o terzo rispetto all’accordo simulatorio posto in essere dal de cuius.
Infatti, se l’erede viene qualificato come parte, potrà ex art. 1417 del c.c. provare la simulazione soltanto producendo in giudizio la c.d. controdichiarazione; se, al contrario, l’erede viene considerato “terzo” rispetto all’accordo simulatorio, sarà ammissibile senza limiti la prova testimoniale e per presunzioni.

Su tale argomento può richiamarsi l’orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze n. 125 del 07.01.2019 e n. 10345 del 12.04.2019, nelle quali la S.C. afferma il principio secondo cui l’erede legittimario che chiede l’accertamento della simulazione posta in essere dal de cuius (nel caso di specie si trattava di una vendita celante una donazione), deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti a condizione che contestualmente proponga una domanda di riduzione della donazione dissimulata.

Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza è pacifica da molti anni nell’affermare che “In tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità, la prova dell’accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell’atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita” (cfr. Cass. civ 28.05.2007 n. 12487; Cass. civ. Sez. II 09.06.2006 n. 13459).

Sempre la Corte di Cassazione ha affermato che anche la prova della interposizione fittizia, come tale compresa nelle ipotesi di simulazione relativa, è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 1417 c.c., e che pertanto l’accordo simulatorio deve essere provato con atto scritto se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato per testimoni o presunzioni se viene fatto valere da terzi o da creditori delle parti (cfr. Cass. civ. Sez. VI 02.07.2015 n. 13634; Cass. civ. Sez. VI 02.10.2014 n. 20857).

Ebbene, il problema che nel caso di specie si rende necessario affrontare è da un lato dimostrare che l’accordo simulatorio non aveva come finalità quella di sottrarre il bene donato all’obbligo di collazione, bensì finalità meramente fiscali, e dall’altro chiarire la posizione che deve essere riconosciuta al fratello non donatario, il quale verrebbe a subire un pregiudizio in conseguenza di tale accordo.
In linea generale la soluzione adottata in giurisprudenza è stata quella di parificare la posizione degli eredi a quella delle parti, in quanto gli eredi subentrano nella posizione giuridica del de cuius e sono come tali soggetti alle stesse limitazioni a cui sarebbe stato soggetto quest’ultimo (così Cass. n. 10592/2012, la quale ha ribadito che, nel caso di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, ai fini della prova della simulazione la nozione di terzo comprende tutti coloro che non hanno partecipato all’accordo simulatorio, con la conseguenza che ne restano esclusi i contraenti ed i loro successori a titolo universale).

Da tale ipotesi, però, va tenuto distinto il caso dell’erede che agisce in qualità di legittimario per far accertare la simulazione di un atto celante una liberalità effettuata dal medesimo de cuius, oggetto contestualmente di domanda di riduzione per lesione di legittima.
In tale fattispecie, la giurisprudenza esclude, infatti, che l’erede debba soggiacere alle limitazioni probatorie, consentendo al medesimo, in via eccezionale, di provare per testimoni o presunzioni la simulazione realizzata dal de cuius.
A tale conclusione si giunge argomentando dalla considerazione secondo cui la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condiziona l’esercizio del diritto alla reintegra della legittima (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27.02.2012, n. 2968).
Pertanto, solo la spendita della qualità di legittimario e la strumentalità dell’azione di simulazione al contemporaneo esperimento dell’azione di riduzione della donazione dissimulata consentono all’erede di poter evitare i limiti probatori previsti dalla legge per la parte (ovvero i suoi successori universali) del negozio simulato (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 11.01.2018, n. 536).

Sulla scorta di quanto fin qui detto, dunque, al fine di non incorrere nelle limitazioni di cui all’art. 1417 c.c. (che renderebbero impossibile portare avanti un’azione di simulazione), occorre previamente verificare se la simulazione dell’atto di cui ci si duole comporti o meno una lesione della quota di riserva.
Se dovesse sussistere una tale condizione, allora è consigliabile agire in riduzione, chiedendo contestualmente al giudice di accertare e dichiarare la simulazione dell’atto di donazione in favore della nuora per interposizione fittizia di persona (simulazione relativa soggettiva); a tal fine ci si potrà avvalere di ogni mezzo di prova a disposizione per dimostrare la vera finalità di quell’atto di donazione in favore della nuora anziché del figlio.

Se, al contrario, ci si rende conto che la simulazione non ha comportato alcuna lesione di legittima, sarà difficile per l’erede interessato provare la simulazione realizzata dal de cuius al fine di far comunque acquisire alla massa ereditaria un determinato bene, in quanto occorre necessariamente che egli sia in possesso della controdichiarazione.
E’ evidente, però, che se l’intenzione del de cuius era quella di privare l’erede di una parte del proprio patrimonio, è molto probabile che lo stesso non abbia lasciato alcun documento scritto da cui poter fare risultare la simulazione.



Carmela D. M. chiede
martedì 01/06/2021 - Sicilia
“Mi madre, in vita, ha donato con riserva di usufrutto metà appartamento a me e metà a mio marito con il quale eravamo e tuttora siamo in separazione dei beni.
A mio fratello invece ha donato, sempre con riserva di usufrutto la metà di un terreno; l'altra metà l'ha acquistato la moglie.
In questo terreno sono state apportate tante migliorie: ristrutturazione casa colonica, piscina, campo da tennis ecc.
domande:
la metà dell'appartamento donato a mio marito e le migliorie del terreno, rientrano nella collazione.”
Consulenza legale i 08/06/2021
L’istituto giuridico della collazione risulta disciplinato in maniera abbastanza precisa agli artt. 737 e ss. c.c.
Come può dedursi dalla lettura di tali norme, si tratta di un istituto peculiare alla divisione ereditaria, e più precisamente di un atto per mezzo del quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità sono tenuti a conferire nell’asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto hanno ricevuto dal defunto in donazione.

Secondo la tesi prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass. 1 febbraio 1995, n. 1159), l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (i beni donati devono essere conferiti a prescindere da una espressa domanda dei condividenti) e produce l’effetto pratico di aumentare realmente l’asse ereditario da dividere.

Per regola generale oggetto di collazione, e dunque di conferimento, sono tutti i beni donati in vita dal de cuius ai propri discendenti o al coniuge; infatti l’art. 737 c.c. sancisce che i discendenti o il coniuge devono conferire “tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente”.
Presupposti per il sorgere dell’obbligazione collatizia sono i seguenti:
  1. la qualità di donatario del soggetto tenuto a collazione;
  2. la qualità di discendente (legittimo, naturale o adottivo) o di coniuge del de cuius del soggetto tenuto a collazione;
  3. la qualità di coerede (legittimo o testamentario) del soggetto tenuto alla collazione ( l’obbligo alla collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, ma diviene operante a seguito dell’accettazione dell’eredità);
  4. l’assenza di una dispensa da collazione;
  5. l’esistenza di un relictum da dividere (anche se su quest’ultimo presupposto non vi è concordia di opinioni).

Come può notarsi, la collazione opera solo nei rapporti reciproci tra determinati coeredi che, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, sono i figli (legittimi e naturali), i loro discendenti (legittimi e naturali) e il coniuge del de cuius, e soltanto se accettano l’eredità, così dovendo partecipare alla divisione dell’asse ereditario.

Inoltre, secondo quanto espressamente statuito all’art. 739 c.c., l’erede soggetto a collazione deve conferire solo i beni che ha ricevuto in donazione e non i beni che sono stati donati ai suoi discendenti o al suo coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito vantaggio (art. 739, comma 1 c.c.).
Precisa ancora il secondo comma della medesima norma che se la donazione viene fatta congiuntamente a coniugi, di cui solo uno è discendente del donante, la collazione opera solo con riferimento alla porzione a quest’ultimo donata.

Pertanto, in considerazione di quanto appena detto, e rispondendo alla prima delle domande poste, sembra abbastanza chiaro che, per espressa volontà legislativa, il coniuge di chi pone il quesito, pur se anch’egli donatario del medesimo de cuius, non è gravato da alcun obbligo di collazione.


Per quanto concerne, invece, l’altro problema per il quale vengono chiesti chiarimenti, ossia quello dei miglioramenti effettuati dal donatario sul bene che potrebbe essere oggetto di collazione, occorre innanzitutto precisare che la legge, con riguardo agli immobili, prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione.
La collazione in natura (art. 746 c.c.) consiste nella restituzione del diritto all’asse ereditario, con la conseguenza che l’oggetto della donazione cessa di appartenere in modo esclusivo al donatario ed entra materialmente a far parte della massa da dividere, diventando oggetto di comproprietà fra i coeredi.
La collazione per imputazione, invece, si fa imputando alla massa ereditaria da dividere il valore dell’immobile donato (art. 747 c.c.)

In entrambi i casi il bene o diritto viene stimato secondo il valore che esso ha al momento dell’apertura della successione e non al momento della divisione.

Per quanto riguarda i miglioramenti, spese e deterioramenti, nonché frutti e interessi, il legislatore, applicando i principi generali in tema d’indebito arricchimento, attribuisce al donatario che conferisce, il diritto al rimborso del valore delle migliorie apportate al bene, nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione, nonché il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dello stesso; parimenti gli impone il rimborso dei deterioramenti a lui imputabili (così art. 748 c.c.).
Infine, con riguardo ai frutti e agli interessi, l’art. 745 c.c. dispone che essi sono dovuti dal giorno dell’apertura della successione.

Pertanto, rispondendo alla seconda domanda posta, può dirsi che il fratello avrà diritto al rimborso del valore delle migliorie apportate al terreno, con la conseguenza che la collazione non potrà che farsi per imputazione, riducendosi al valore che la nuda proprietà di quel terreno ha al momento dell’aperura della successione (sempre per la quota, pari ad un mezzo indiviso, che ha formato oggetto di donazione).


Americo P. chiede
mercoledì 15/06/2016 - Lazio
“se un erede accetta l'eredità, nella collazione, viene costituita la massa ereditaria e nel caso in cui un erede non accetta l'eredità ed ha avuto dal de cuius un ingente donazione sia diretta che indiretta questa è a tutto beneficio dell'erede, che non accetta l'eredità?”
Consulenza legale i 15/06/2016
La collazione è l’atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono all’ asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto mediante una donazione(art. 737 del c.c.). La collazione è obbligatoria, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile.
La ratio dell’istituto è stata chiarita più volte dalla Corte di Cassazione (tra le molte, Cass. 27 gennaio 1995, n. 989), secondo la quale esso trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. La collazione quindi avrebbe lo scopo di eliminare le disparità di trattamento che le donazioni creerebbero tra gli eredi, e ristabilire tra essi una situazione di parità.

La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che i presupposti per l’applicazione dell’istituto della collazione sono:
a) la qualità di donatario del soggetto tenuto a collazione;
b) la qualità di discendente (legittimo, naturale o adottivo) o di coniuge del de cuius del soggetto tenuto a collazione;
c) la qualità di coerede (legittimo o testamentario) del soggetto tenuto alla collazione;
d) l’assenza di una dispensa da collazione.

Sempre l’ art. 737 del c.c. stabilisce che sono oggetto della collazione tutti i beni donati in vita dal de cuius al proprio discendente o al coniuge, dovendo questi ultimi conferire alla massa ereditaria “tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto in donazione, direttamente o indirettamente”: restano invece esclusi dalla collazione i legati (come stabilito da Cass. 16 giugno 1963 n. 671, per la quale “l’oggetto della collazione non può comprendere anche i legati ed ancor meno i prelegati, i quali ultimi hanno una funzione tipica (favorire ante partem uno dei coeredi) che mal si concilia con la funzione tipica e contrapposta della collazione (porre tutti gli eredi su un piano paritetico”).

Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza (in primo luogo dalla Corte di Cassazione con la famosa sentenza 6 giugno 1969, n. 1988), l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e diviene operante a seguito dell’accettazione dell’eredità (tra le molte, Cass. 1 febbraio 1995, n. 1159): in caso di accettazione da parte dell’erede, quindi, i beni donati concorreranno automaticamente alla formazione della massa ereditaria, che verrà divisa fra i soggetti tenuti alla collazione.

Ne deriva quindi che, qualora il chiamato alla successione rinunci all’ eredità (e, di conseguenza, ad assumere la qualità di erede), potrà anche sottrarsi alla collazione. In altre parole, la rinuncia all’eredità è l’unico modo per sottrarsi alla collazione. La donazione, come detto, viene vista dal legislatore come una sorta di anticipazione che il de cuius fa in vita della futura eredità, però conserva comunque un carattere dispositivo pieno ed irrevocabile, comportando, una volta posta in essere, un efficace trasferimento del bene donato. Quindi, eliminata la collazione con la rinuncia all’ eredità, la donazione resta pienamente valida ed efficace, con il solo limite di non ledere le quote di riserva inderogabili che la legge stabilisce a favore degli altri legittimari.




Come sopra precisato, la rinuncia all’eredità è l’unico modo per sottrarsi alla collazione con il solo limite di non ledere le quote di riserva inderogabili che la legge stabilisce a favore degli altri legittimari.
Nel caso di specie, però, l’istituto che appare rilevare non è tanto quello della collazione quanto, piuttosto, la c.d. “riunione fittizia”.

Il nostro ordinamento prevede infatti che, anche in presenza di un testamento, i congiunti più prossimi del de cuius abbiano diritto a delle quote dell’eredità, anche, eventualmente, contro la sua volontà (c.d. successione necessaria). Tali porzioni, chiamate quote di riserva (o di legittima), corrispondono pertanto alla parte di patrimonio di cui il testatore non può disporre (c.d. quota indisponibile), poiché sono obbligatoriamente riservate ai soggetti legittimari.
Questi ultimi sono espressamente indicati dal codice civile (art. 536 del c.c.) nel coniuge, nei figli e negli ascendenti legittimi(genitori, nonni): ne consegue pertanto, ad esempio, che i fratelli delde cuius non fanno parte della categoria e non possono quindi agire nei modi che adesso verranno illustrati.

Può accadere, come nel caso di specie, che a seguito delle donazioni fatte in vita dal defunto i suoi eredi legittimari ricevano una quota minore di quella stabilita obbligatoriamente dalla legge. In tal caso, cioè quando il legittimario è stato danneggiato dalle donazioni effettuate in vita dal defunto, la legge consente al legittimario di agire per porre rimedio a tale lesione. In primo luogo sarà necessarioricostruire il valore totale dell’asse ereditario: tale operazione deve essere svolta facendo riferimento non solo all’ insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione (c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a titolo di donazione.

Per determinare la quota disponibile e di conseguenza anche quella dei legittimari, in base a quanto prevede l’ art. 556 del c.c. (c.d. riunione fittizia), sarà necessario procedere secondo questi passaggi:
1) Formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
2) Sottrarre i debiti, di modo da far rimanere solo l'attivo;
3) Riunire quindi fittiziamente (“sulla carta”) i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il valore che avevano al tempo della successione;
4) Dalla somma di questi due valori (attivo + donazioni) si forma l'asse complessivo da cui si calcolerà la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.
Questa operazione è in generale detta "riunione fittizia", perché si tratta appunto di una mera operazione contabile fatta “sulla carta”, che serve per calcolare l'entità del patrimonio del de cuius e, di conseguenza, della quota di legittima.

Fatto ciò, se dovesse risultare che la quota spettante per legge ai legittimari sia stata lesa dalle donazioni e assegnazioni fatte dal de cuius quand’ era ancora in vita (e sia, cioè, inferiore a quanto dovrebbe spettargli per legge in base a questo calcolo), il legittimario leso potrà agire in sede giudiziaria con l'azione di riduzione. Tale azione è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni e, secondo lagiurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (tra le molte, Cass. S.U., sent. 20644/2004).Secondo la giurisprudenza, inoltre, “il legittimario che propone l' azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore” (Cass., sent. 13310/2002).
Mediante tale azione verranno giudizialmente ridotte (da qui il nome dell’istituto) le disposizioni testamentarie (compresi i legati) e le donazioni effettuate, di modo da integrare la quota spettante al legittimario.

Quanto alle modalità di riduzione delle disposizioni lesive, l’ art. 558 del c.c. stabilisce che “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari”; se, poi, nonostante le riduzioni delle disposizioni testamentarie, non si giungesse ad integrare la quota di legittima, “si riducono le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori” (se, cioè, la riduzione dell'ultima donazione sarà insufficiente, si passerà alla donazione precedente; nel caso quest’ultima sia ancora insufficiente, a quella ancora anteriore e così via).

Quanto ai criteri per la stima dei beni, i beni mobili e immobili donati vengono stimati nello stato in cui si trovano al momento dell’apertura della successione (cioè al momento alla morte del de cuius), senza peraltro trascurare eventuali miglioramenti, al netto di eventuali mutui, usufrutti, enfiteusi, rendite (tra le molte, Cass. 17 marzo 2016, n.5320; Cass. 20 marzo 1991, n. 2975): infatti “ per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti edalla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750  cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 del c.c..), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 del c.c.)." (così Cass., 24 luglio 2012, n. 12919).
Per chiarezza espositiva si possono cosi schematizzare i criteri di stima utilizzati dal nostro ordinamento:
- Beni mobili e immobili donati: come sopra detto, si stimano nello stato in cui si trovano al momento della donazione, con i prezzi di mercato al momento della successione;
- Somme di denaro: Si stimano al valore legale al momento della successione;
- Beni mobili e immobili lasciati in eredità con testamento: Si stimano al valore di mercato al momento della divisione;
- Titoli di credito (BOT, CCT,….): Si stimano in base alla loro quotazione sul mercato ;
- Depositi bancari: Si stimano in base alla loro reale consistenza.

Diversamente avviene invece per quanto riguarda la formazione delle quote nella divisione ereditaria: in questo caso l’ art. 726 del c.c. stabilisce che la determinazione del valore di mercato dei singoli beni vada accertata con riguardo non al momento dell’apertura della successione, ma al tempo in cui vengono compiute le operazioni divisionali, anche qualora si tratti di reintegrazione della quota di legittima. In tal caso, quindi, si dovrà tener conto anche delle eventuali modifiche, idonee ad incidere sul valore di tali beni, intervenute anche successivamente alla morte del de cuius (in tal senso, Cass.4 maggio 2005, n. 9207; Cass. 10 novembre 1980, n. 6035).

Roberto R. chiede
mercoledì 08/07/2015 - Toscana
“Mia madre deceduta nel 2014 ha lasciato con testamento ricevuto da notaio la proprietà di due case in parti uguali tra me (A), mio fratello (B) e due figli (C e D) dell'altro mio fratello defunto nel 2001.
Nel 2012 mia madre ha donato, senza alcun atto notarile , la somma di E.20.000 con assegno bancario a mio nipote (C) e la somma di E.48.000 in parte con assegno bancario e in parte con bonifico bancario a mia nipote (D).
Nella stessa data mia madre ha donato ai miei 2 figli (E e F) (non eredi) la somma di E,20.000 ciascuno mediante assegno bancario e senza alcun atto notarile.
Nè in testamento nè in altro atto fu fatta dispensa da collazione per nessuno.
Ai fini della "modica cifra" se e in quanto serva , posso indicare che il valore di mercato attuale complessivo dei due immobili ammonta a circa E.300.000.
Desidero sapere se :
1 - i miei due nipoti eredi per un terzo (C e D) devono effettuare la collazione per le somme ricevute di E.20.000 + 48.000?
2 - i miei due figli non eredi devono anch'essi effettuare la collazione per le somme ricevute di E.20.000 + 20.000?
Ringrazio con distinti saluti”
Consulenza legale i 13/07/2015
La collazione è un istituto tipico della divisione ereditaria, che trova applicazione sia in caso di successione legittima che testamentaria. La collazione prevede che i figli, i loro discendenti e il coniuge che abbiano accettato l'eredità debbano restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati dal defunto quando questi era in vita, al fine che siano divisi tra tutti i coeredi.

I soggetti menzionati nel quesito come C e D sono discendenti dei figli della defunta, quindi l'istituto della collazione trova applicazione nel caso di specie.
Per quanto riguarda E e F, questi non sono soggetti alla collazione, in quanto la norma del codice civile che individua i soggetti interessati specifica che deve trattarsi di persone "che concorrono alla successione" (art. 737 del c.c.): pertanto, quanto donato in vita a E ed F non deve essere restituito a titolo di collazione (possono sempre esistere altri motivi - ad esempio un contratto di mutuo che prevedeva la restituzione dei denari consegnati - ma nel quesito non vi sono dettagli che possano consentire di approfondire questo aspetto).

Il dubbio rimanente, quindi, riguarda solo la configurabilità come donazioni soggette a collazione delle dazioni di denaro effettuate dalla nonna ai nipoti C e D.

Si deve guardare innanzitutto alla motivazione della donazione.
L'art. 742 del c.c. stabilisce che non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze; per quanto riguarda le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale, esse risultano soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto anche delle condizioni economiche del defunto.
Inoltre, anche la donazione remuneratoria prevista dal secondo comma dell'art. 770 del c.c. ("la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi") è esclusa dalla collazione.

Se la dazione di denaro fatta ai nipoti può farsi rientrare in una delle predette ipotesi, C e D non saranno obbligati ad imputare a collazione la somma ricevuta dalla de cuius mentre era in vita.

Se non si ricade in una delle ipotesi menzionate dall'art. 742, si deve valutare se si trattò di valida donazione. In caso positivo, essa è evidentemente soggetta a collazione. In caso negativo, si dovrà impugnare la donazione per nullità (difetto di forma) e chiedere la restituzione di quanto ricevuto in quanto si trattò di indebito: in entrambi i casi le somme vengono fatte rientrare nell'asse ereditario.

Dal punto di vista formale, la donazione richiede di regola la forma dell'atto pubblico notarile (art. 782 del c.c.), ma esistono alcune eccezioni. La più rilevante è quella stabilita dall'art. 783 del c.c., che esclude la necessità dell'atto pubblico per la donazione di modico valore avente ad oggetto beni mobili, che siano stati materialmente consegnati al donatario.
Per valutare la modicità della donazione - che è chiaramente un concetto relativo - si deve fare riferimento alle condizioni economiche del donante rapportato al valore oggettivo della cosa donata. La donazione è modica quando abbia una scarsa incidenza sulle condizioni economiche del suo autore. Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito. Poiché si tratta di una indagine complessa, non è possibile giudicare in questa sede se nel caso di specie si sia trattato o meno di donazione di modico valore a C e D. Si può solo ipotizzare una risposta positiva, in base al consistente patrimonio della defunta al momento della sua morte.

Infine, si sottolinea che in un caso specifico le donazioni fatte ai nipoti E ed F potrebbero essere impugnate.
Se i due beni immobili lasciati in eredità costituivano l'intero patrimonio della donna, la suddivisione operata con il testamento sembrerebbe rispettare le quote dei figli legittimari, in quanto ai sensi dell'art. 537, quando i figli sono più d'uno, è loro riservata per legge la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli (nel nostro caso, ciascun figlio ha avuto un terzo dell'intero patrimonio).
Tuttavia, allo scopo di determinare l'ammontare della quota disponibile, occorre formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, a cui vanno riuniti fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione.
Se sommando al c.d. relictum (patrimonio lasciato dalla defunta) il donatum (tutte le donazioni effettuate in vita dalla donna, anche a soggetti diversi dai nipoti) il patrimonio risulta maggiore, può ipotizzarsi una lesione di legittima. In questo caso - da valutare in concreto, con stime alla mano - risulteranno aggredibili dal legittimario che non abbia ricevuto la quota che gli spetta per legge, anche le due donazioni fatte ai nipoti E ed F, con la cosiddetta azione di riduzione.

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