Tutto nasce da un episodio apparentemente ordinario: un volo Ryanair da Cracovia a Bergamo che atterra con oltre tre ore di ritardo. La compagnia irlandese attribuisce il disguido a una fitta nebbia mattutina sull'aeroporto polacco, sostenendo che avesse generato una serie di ritardi a cascata sull'intera giornata operativa. Una ricostruzione che, almeno in prima battuta, convince sia il
giudice di pace sia il
Tribunale in
appello.
La Cassazione, però, smonta questa versione punto per punto. Il nodo centrale è uno: la nebbia si era dissolta intorno alle 9:30 del mattino, mentre il volo incriminato era programmato nel pomeriggio. Un lasso di tempo tutt'altro che trascurabile, che avrebbe dovuto consentire alla compagnia di riorganizzare le proprie operazioni. L'effetto domino invocato da Ryanair non era stato provato con dati concreti, ma semplicemente presunto. E, per la Suprema Corte, questo non basta.
Cosa devono dimostrare le compagnie: l'onere della prova si alza
Con l'
ordinanza 9002/2026, pubblicata il 9 aprile 2026, la
Cassazione ribadisce e rafforza un principio già presente nel
Regolamento UE 261/2004: per sottrarsi all'obbligo di compensazione, le compagnie aeree devono provare non uno, ma
due elementi distinti e contemporanei. Il primo è
l'esistenza di una circostanza eccezionale reale e documentata: il maltempo, uno
sciopero, un'emergenza di sicurezza. Il secondo, spesso trascurato, è l
a dimostrazione che la compagnia ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare o, quanto meno, limitare il ritardo.
È proprio su questo secondo punto che si gioca la partita più importante. Non è sufficiente affermare che un evento meteorologico abbia avuto effetti negativi sulle operazioni: bisogna ricostruire in modo tracciabile la catena degli eventi, mostrando come quel problema specifico abbia effettivamente inciso su quel volo specifico, con dati, orari e riscontri verificabili. Le giustificazioni vaghe non sono più sufficienti, e le compagnie che continueranno ad affidarsi a formule generiche rischiano di trovarsi esposte al pagamento della compensazione anche quando le condizioni atmosferiche fossero effettivamente avverse.
Cosa cambia per i passeggeri: il maltempo non è più uno scudo
Il quadro normativo di riferimento resta il Regolamento UE 261/2004, che garantisce
compensazioni fino a 600 euro per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni o overbooking, salvo vi sia la prova di circostanze eccezionali debitamente documentate. La novità portata dalla
sentenza della Cassazione è che questo "salvo" diventa molto più difficile da invocare per le compagnie.
In termini pratici, il passeggero che si è visto rifiutare un
rimborso con la motivazione generica del "maltempo" o dei "ritardi operativi a catena" ha, oggi, argomenti molto più solidi per contestare quella decisione. Il semplice riferimento alle condizioni meteo, senza una documentazione precisa e pertinente al volo in questione, non costituisce più una difesa valida. Questo non significa che il maltempo non possa mai giustificare un ritardo; significa che la compagnia deve lavorare molto di più per dimostrarlo.
Come chiedere il rimborso
Se il tuo volo è arrivato con più di tre ore di ritardo, o è stato cancellato con meno di 14 giorni di preavviso, hai diritto a una compensazione fino a 600 euro. Ecco come muoverti concretamente per tutelarti, seguendo le indicazioni di AirAdvisor, associazione di consumatori attiva nel settore aeroportuale:
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chiedi alla compagnia una conferma scritta del motivo del ritardo o della cancellazione: un generico riferimento al meteo non è documentazione sufficiente, come chiarito dalla Cassazione;
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annota con precisione gli orari effettivi di partenza e arrivo, inclusi eventuali cambi di gate, e scatta foto se la situazione lo rende opportuno;
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conserva ogni ricevuta di pasti, bevande, trasporti e alloggio sostenuti nel caso in cui la compagnia non abbia fornito assistenza adeguata;
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non accettare voucher in sostituzione della compensazione in denaro senza aver prima compreso i tuoi diritti: il rimborso in contanti o sulla carta è generalmente preferibile e spesso dovuto per legge.