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Non c’è violenza sessuale aggravata se la vittima ha assunto spontaneamente degli stupefacenti

Non c’è violenza sessuale aggravata se la vittima ha assunto spontaneamente degli stupefacenti
L’assunzione spontanea di stupefacenti da parte della vittima di violenza sessuale esclude l’applicabilità dell’aggravante ex art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10596/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di ritenere configurato il delitto di violenza sessuale aggravato dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, qualora tali sostanze siano state assunte spontaneamente dalla persona offesa, senza che le venissero offerte dall’agente.

La vicenda giudiziaria sottoposta all’esame della Suprema Corte vedeva imputato un uomo, il quale aveva indotto una ragazza a subire atti di violenza sessuale, abusando della sua condizione di inferiorità psichica, dovuta alla precedente assunzione, da parte della stessa, di uno spinello che le era stato offerto alcune ore prima da un terzo.
In seguito all’accaduto l’uomo si era visto condannare, sia in primo che in secondo grado, per il reato di violenza sessuale aggravata, ai sensi dell’art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p., per aver commesso il fatto con l’uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, di fronte alla conferma della propria condanna anche in grado d’appello, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando l’applicazione, a suo carico, dell’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
L’imputato evidenziava, infatti, come la maggioritaria giurisprudenza di legittimità richiedesse che, ai fini del riconoscimento dell’aggravante in esame, gli alcolici o le sostanze stupefacenti dovessero essere fatti assumere alla vittima, contro la sua volontà, dallo stesso agente (Cass. Pen., n. 32462/2018). Nel caso di specie, invece, ciò non si era verificato, tanto che la stessa sentenza impugnata, pur descrivendo l’utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti, riconosceva come lo stesso non avesse avuto luogo contro la volontà della vittima, dando atto anche del fatto che lo spinello assunto da quest’ultima le fosse stato offerto molte ore prima della violenza da un terzo, la cui iniziativa non risultava in alcun modo concordata con l’imputato, né risultava che detta assunzione di stupefacenti fosse avvenuta per costrizione.

La Suprema Corte, giudicando fondate le doglianze proposte, ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al punto in cui dichiarava applicabile l’aggravante prevista dall’art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p.
Nel pronunciare tale decisione, gli Ermellini hanno, preliminarmente, precisato che, in ogni caso, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, l’autonoma assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti da parte della vittima, senza che la stessa sia stata in alcun modo provocata o agevolata dall’agente, non impedisce di ritenere configurato il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis, comma 2, n. 1, c.p. Detta assunzione, pur non essendo causata da colui che compia la violenza sessuale, può, infatti, determinare comunque, nella vittima, una condizione di inferiorità psichica o fisica, la quale può essere usata dallo stesso agente come strumento utile al fine di soddisfare i propri impulsi sessuali (Cass. Pen., n. 16046/2018; Cass. Pen., n. 45589/2017).

D’altro canto, però, il verificarsi di una tale evenienza, come avvenuto nel caso di specie, non può che far venire meno la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p. La stessa giurisprudenza della Cassazione ha, infatti, più volte precisato che “l’uso di sostanze alcoliche deve essere necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcol, somministrandolo per la violenza; invece l’uso volontario incide sì, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante (Cass. Pen., n. 32462/2018).

Alla luce di ciò, secondo gli Ermellini, la tesi che subordina l’applicabilità dell’aggravante in questione al fatto che l’uso di alcolici o droghe dipenda dalla somministrazione dell’agente, quale azione funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali, è da ritenere prevalente in quanto, a loro avviso, l’art. 609 ter, comma 1, n. 2 c.p., facendo espressamente riferimento “ai fatti di cui all’art. 609 bis c.p. […] commessi con l’uso delle armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti”, intende riferirsi ad una situazione diversa e più grave rispetto a quella in cui l’agente si limiti ad approfittare di una situazione di inferiorità della persona offesa, quale, appunto, quella punita ai sensi dell’art. 609 bis, comma 1, n. 2, c.p.

In base a tali osservazioni, pertanto, affinché si configuri l'aggravante contestata al ricorrente, è necessario che l'uso delle sostanze alcoliche o stupefacenti derivi da una somministrazione diretta da parte dell’agente, in modo tale da risultare strumentale alla successiva violenza sessuale.

Nel caso di specie, invece, dal quadro probatorio delineato nel corso del giudizio di merito, come, peraltro, dichiarato anche dalla stessa Corte d’Appello, è emerso che la vittima, prima di incontrare l’imputato, aveva già fumato uno spinello offertole da un terzo che non aveva alcun accordo con il ricorrente, il quale, quindi, si era limitato ad approfittare dello stordimento della vittima, compiendo la violenza sessuale.


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