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Articolo 609 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 609 ter Codice Penale

(1)La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

  1. 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore(2);
  2. 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  3. 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  4. 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
  5. 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
  6. 5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa(3);
  7. 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza(4);
  8. 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza(4);
  9. 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività(5);
  10. 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
  11. 5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(6).

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci(7).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) Tale numero è stato modificato dall'art. 13 comma 2 lett. a) della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(3) Tale numero è stato inserito dall'art. 3, comma 23, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Tale numero è stato inserito dall’art. 1, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(5) Tale numero è stato inserito dall’art. 1, comma 2, del d.l.gs. 4 marzo 2014, n. 39.
(6) Tale lettera è stata introdotta dall'art. 20, comma 1, lettera c), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(7) Tale comma è stato modificato dall'art. 13 comma 2 lett. b) della L. 19 luglio 2019 n. 69.

Ratio Legis

Nel momento in cui è stata riformulata la materia penale sessuale, il legislatore ha voluto inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per le condotte particolarmente lesive della libertà sessuale della persona.

Spiegazione dell'art. 609 ter Codice Penale

La norma in esame codifica una serie di circostanze aggravanti specifiche del delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis, accomunate dal fatto di aumentare il disvalore sociale della condotta lesiva della libertà sessuale della vittima. Mentre alcune aggravanti si caratterizzano per la particolare modalità della condotta, particolarmente grave o insidiosa, altre concentrano la maggiore gravità del fatto sulle caratteristiche della persona offesa.

Massime relative all'art. 609 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 36011/2023

E' configurabile il concorso dell'aggravante speciale del rapporto di paternità, di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., con quella comune dell'abuso di relazioni domestiche, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., dovendosi escludere, in ragione della diversità della "ratio", della natura e del fondamento delle stesse, la sussistenza di un concorso apparente di norme, con conseguente operatività del criterio dell'assorbimento.

Cass. pen. n. 5234/2022

Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen. essendo la nozione di "malattia nel corpo o nella mente" del reato di lesioni meno ampia di quella di "pregiudizio grave" di cui a detta aggravante, contenendo quest'ultima un elemento specializzante costituito dall'età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica.

Cass. pen. n. 17383/2021

In tema di reati sessuali, la circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma primo, n. 4 cod. pen. non riguarda il modo con cui vengono esercitate la violenza o la minaccia, bensì una condizione oggettiva della persona offesa, che preesiste e non si identifica con le stesse. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna relativamente alla ritenuta sussistenza di detta aggravante in un caso di violenza sessuale commessa nei confronti di una donna legata al letto con un lenzuolo per il tempo strettamente necessario alla consumazione della violenza).

Cass. pen. n. 7754/2021

In tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. (Fattispecie di violenza sessuale, nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto l'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 2, cod. pen., nella condotta dell'imputato che, nei due episodi di violenza commessi, aveva portato con sé una pistola, in un'occasione sulla schiena e con il calcio in vista e in un'altra al fianco).

Cass. pen. n. 8223/2020

In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della legge 6 agosto 2013, n. 96, che delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni).

Cass. pen. n. 35990/2020

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma primo, n. 4), cod. pen. la compromissione della libertà personale della vittima deve preesistere cronologicamente alla condotta di violenza, così da agevolare la stessa per la diminuita capacità di difesa.

Cass. pen. n. 45938/2019

In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della legge 6 agosto 2013, n. 96, che delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni).

Cass. pen. n. 43244/2019

Non si applicano al delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609-quater cod. pen., le aggravanti previste dall'art. 609-ter cod. pen., diversamente determinandosi una violazione del principio di legalità, atteso che nessuna disposizione di legge estende l'applicabilità di tali aggravanti, specificamente riferite all'ipotesi di violenza sessuale, anche al predetto delitto e che l'art. 609-quater, comma sesto, cod. pen., nell'autonomamente tipizzare, in relazione allo stesso, l'aggravante collegata all'età inferiore a dieci anni della persona offesa, espressamente richiama "quoad poenam" soltanto l'art. 609ter, comma secondo, cod. pen.

Cass. pen. n. 23153/2019

In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609-ter, primo comma, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, prevede due distinte ipotesi, di cui solo la seconda prende in considerazione l'età della vittima, limitandosi la prima a considerare le «violenze gravi», a prescindere dal fatto che la vittima del reato sia maggiorenne o minorenne. (In motivazione la Corte ha escluso che la normativa di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha introdotto l'aggravante in oggetto, sia dedicata ai soli minori, come confermato, altresì, dal rilievo che l'art. 609, primo comma, n. 5-quinquies, cod. pen. prevede un'ipotesi in cui si prescinde dall'età della vittima).

Cass. pen. n. 48822/2018

In tema di violenza sessuale, la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilità e/o durata della "relazione", e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensità di sentimenti.(Nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalità offerta dall'imputato alla persona offesa, insieme alla sorella e al loro padre, presso la sua abitazione).

Cass. pen. n. 15830/2018

La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età minore di anni quattordici ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra, in considerazione dell'età della parte lesa, gli estremi della fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. pen., e non di quella di cui al comma primo dell'art. 600-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 46592/2017

In tema di violenza sessuale su minori, la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamene idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull'incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa.

Cass. pen. n. 46453/2017

In tema di reati sessuali, il principio del "favor rei", per cui, nel dubbio sulla data di commissione del reato, è esclusa l'applicabilità dell'aggravante della minore età di anni dieci prevista dall'articolo 609-ter, comma secondo cod. pen., opera solo in caso d' incertezza assoluta sulla data della commissione del reato, non eliminabile attraverso deduzioni logiche.

Cass. pen. n. 46766/2011

Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall'art. 609 ter, comma primo, n. 1, c.p. (violenza sessuale commessa ai danni di minore infraquattordicenne) e dall'art. 609 ter, comma primo, n. 5, c.p. (violenza sessuale commessa dal reo legato da rapporto di parentela con la vittima infrasedicenne), sono equipollenti per quanto riguarda la misura dell'aumento di pena.

Cass. pen. n. 29603/2011

Il delitto di violenza sessuale, aggravato dalla circostanza speciale dell'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti gravemente lesive della salute della persona offesa assorbe quello di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti. (Fattispecie nella quale erano stati contestati entrambi i reati ad un soggetto che aveva costretto alcune donne al compimento di atti sessuali, ponendole in condizioni di incapacità mediante somministrazione di un caffè mescolato con narcotici).

Cass. pen. n. 11243/2010

Il genitore esercente la potestà sul figlio minore vittima di abusi sessuali commessi dal coniuge risponde del reato se, venuto a conoscenza di detti abusi, ove omette un intervento diretto a impedire l'evento. (Nella specie, relativa ad abusi sessuali commessi dal padre ai danni della figlia minore e personalmente constatati dalla madre, la Corte ha affermato che l'obbligo di intervento imponeva a quest'ultima di denunciare il marito).

Cass. pen. n. 49586/2009

La circostanza aggravante della violenza sessuale "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale" include anche le ipotesi nelle quali lo stato del soggetto passivo non discenda da un potere pubblicistico ed abbia natura illecita comprensiva del sequestro di persona.

Cass. pen. n. 37068/2009

È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 9 c.p. (nella specie, abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto) anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. (Fattispecie in tema di violenza sessuale commessa da sacerdote).

Cass. pen. n. 2119/2009

Con riferimento al reato di violenza sessuale nei confronti di minore infraquattordicenne, la posizione di convivenza dell'imputato con la madre del minore stesso può rappresentare presupposto dell'"abuso di autorità".

Cass. pen. n. 19725/2008

In tema di violenza sessuale in danno di minori, la circostanza aggravante della minorata difesa è compatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima, in quanto mentre l'aggravante speciale prescinde dalle modalità dell'azione, quella comune riguarda proprio tali modalità. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la compatibilità delle due aggravanti, avendo il reo approfittato della gracilità fisica delle vittime, circostanza fattuale apprezzata ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p. ).

Cass. pen. n. 18360/2008

In tema di violenza sessuale, è configurabile l'aggravante speciale di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 2, c.p. (aver commesso il fatto con l'uso di sostanze narcotiche ) quando lo stato di incoscienza della vittima sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all'agente di porre in essere la condotta vietata. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere da medico anestesista e consistita nel denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali di alcune pazienti mentre si trovavano in stato di incoscienza )

Cass. pen. n. 4730/2008

Il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento sessuale dei figli minori, ha l'obbligo di impedire che costoro compiano atti di violenza sessuale, per cui risponde penalmente, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., di tali atti, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul «garante»; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione di responsabilità dell'imputato il quale, oltre ad avere egli stesso compiuto atti di violenza sessuale sui figli minori, aveva anche consentito che alcuni di costoro commettessero analoghi atti su altri fratelli e su estranei).

Cass. pen. n. 45645/2003

Il delitto di violenza sessuale aggravata dalla circostanza che la persona era «comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale» non assorbe quello di sequestro di persona, perchè non rappresenta un reato complesso, per la sussistenza del quale è necessario che l'astratta formulazione della fattispecie incriminatrice faccia riferimento - o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante - ad un fatto che costituisca di per sè reato. La descrizione legislativa dell'aggravante di cui al n. 4 dell'art. 609 ter c.p. non presenta, invece, tale caratteristica: essa include non solo la condizione di vittima di un sequestro di persona, ma una pluralità di situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione, o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio).

Cass. pen. n. 34793/2001

In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull'esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l'abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale.

Cass. pen. n. 5081/1999

La circostanza aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo n. 1 c.p., prevedendo l'aumento di un quinto della pena prevista dall'art. 609 bis stesso codice, non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della determinazione della competenza. (Fattispecie relativa a concorso di sequestro di persona di cui all'art. 605 c.p. e tentativo di violenza sessuale aggravata previsto dagli artt. 56, 609 bis e 609 ter c.p., in ordine alla quale è stato ritenuto più grave, ai fini della competenza per territorio, il sequestro). Non risultano precedenti.

Cass. pen. n. 8855/1996

In tema di violenza sessuale, la diminuente secondo cui «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi», benché collocata nell'art. 609 bis c.p. (introdotto dall'art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66: norme contro la violenza sessuale), per la sua intrinseca valenza e per essere riferita alla fattispecie-base del nuovo reato (di «violenza sessuale») è astrattamente riferibile (e quindi applicabile) anche alle ipotesi circostanziate dell'art. 609 ter e concorre ai fini della determinazione in concreto della pena, con l'attenuante generica di cui all'art. 62 bis c.p. (Nella specie la S.C., nell'annullare, ex art. 2 c.p. con riferimento alla sopravvenuta legge n. 66 del 1996, sentenza di condanna per il reato aggravato di atti di libidine violenti commessi in danno di bambina di tre anni e mezzo, ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in concreto, quale sia, nella presente vicenda, la legge più favorevole, considerando, soprattutto, che la nuova legge, per il suo peculiare contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa pregressa — vigente al tempo del commesso reato — ma fa dipendere tale risultato eventuale da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice ed alla verifica di determinati presupposti).

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