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Tortura: ha natura abituale?

Tortura: ha natura abituale?
Il delitto di tortura ha natura eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente reiterate nel tempo o da un unico atto lesivo.
È noto che il delitto di tortura è previsto dall’art. 613 bis c.p., che punisce con la pena della reclusione chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagioni acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa. Il legislatore, peraltro, subordina la punibilità del fatto a
  • la commissione di più condotte da parte dell’agente;
  • la realizzazione di un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Tanto introduttivamente chiarito, occorre chiedersi se da tale disposto normativo discenda o meno la natura necessariamente abituale del delitto in questione. Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, optando per la tesi della non necessaria abitualità.

Con sentenza n. 8973 del 16 marzo 2022, difatti, il Supremo Collegio ha ribadito un orientamento già consolidato in giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. n. 47079/2019) secondo il quale il delitto di tortura è un reato solo eventualmente abituale. Deve invero valorizzarsi la lettera della norma, per cui la condotta criminosa è punibile “se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
Per tale ragione, la Cassazione afferma espressamente che il reato in oggetto può essere integrato “da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o dellalibertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

A tal proposito, la Corte ricorda altresì come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito come, ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613 bis c.p., la locuzione "mediante più condotte" possa essere riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una “pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico

La vicenda concreta sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte, in particolare, vedeva protagonista un comandante della Polizia Penitenziaria accusato di vari reati posti in essere per omissione, tra cui numerose lesioni aggravate e torture ai danni di alcuni detenuti nel corso di una perquisizione straordinaria eseguita in seguito ad una protesta carceraria. Per tali fatti, il GIP aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari e il Tribunale delle Libertà ne aveva confermato la decisione.
Avverso tale ordinanza, aveva proposto ricorso per cassazione l’accusato, dolendosi – con esclusivo riferimento agli aspetti in questa sede pertinenti – della carenza dell’abitualità delle condotte, che secondo la prospettazione difensiva è elemento necessario ai fini dell’integrazione del reato. Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha dunque espresso gli importanti principi sopra richiamati.


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