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Ticket del parcheggio scaduto: scatta la sanzione

Ticket del parcheggio scaduto: scatta la sanzione
Lasciare l'auto parcheggiata oltre il tempo previsto dal ticket di sosta implica la commissione di un illecito amministrativo e la relativa sanzione è legittima.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016, si è pronunciata, ancora una volta, in tema di parcheggio sulle “strisce blu”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Chiavari, decidendo in grado d’appello, aveva riformato la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione presentata da un conducente avverso il verbale di contestazione avente ad oggetto la violazione dell’art. 7, comma 15, codice della strada.

Il verbale di contestazione era stato emesso in quanto il conducente aveva “sostato con la propria autovettura negli appositi spazi delimitati dalle strisce blu oltre il tempo stabilito, con un contrassegno attestante il pagamento del corrispettivo solo per l’ora precedente a quella dell’accertamento”.

Il conducente, ritenendo la sentenza ingiusta, provvedeva a proporre ricorso in Cassazione, al quale l'amministrazione comunale si opponeva.

Secondo il ricorrente, in particolare, “chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada, bensì soltanto in una violazione dell’obbligo contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il ticket, regolata dal codice civile”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Osservava la Cassazione, infatti, come l’art. 157 codice della strada, preveda la sanzionabilità di “due distinte condotte, quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto”.

Secondo la Corte, in particolare, “l’espressione ‘dispositivo di controllo di durata della sosta’ (…) vale a comprendere i casi di c.d. parcheggio a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lettera f)”.

Pertanto, come osservato dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22036 del 2 settembre 2008, nel caso in cui il Comune abbia stabilito che determinati parcheggi siano a pagamento, la sanzione amministrativa pecuniaria va applicata anche “nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto esso era subordinata”.

Nello stesso senso, peraltro, si è pronunciata, altresì, la Corte dei Conti, la quale, con la sentenza n. 888 del 19 settembre 2012, ha precisato che l’accertamento della “sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (…), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento”.

Dunque, secondo la Cassazione, andava affermato il principio di diritto in base al quale “ove la sosta di protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7, comma 15, del codice della strada. Infatti, poiché l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket a pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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