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Testamento olografo e “mano guidata”: la Cassazione ribadisce la nullità dell’atto per difetto di autografia

Testamento olografo e “mano guidata”: la Cassazione ribadisce la nullità dell’atto per difetto di autografia
La guida della mano del testatore da parte di un’altra persona vale ad escludere il requisito dell’autografia, con conseguente nullità della scheda testamentaria (nota a Cass. civ., Sez. II, Ord. 09/04/2025, n. 9319)

Con la decisione in esame la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema abbastanza delicato, ovvero quello della validità del testamento olografo redatto con l’intervento di un terzo, giungendo a confermare l’orientamento di rigore secondo cui la guida della mano del testatore da parte di un’altra persona vale ad escludere il requisito dell’autografia, con conseguente nullità della scheda testamentaria.

La vicenda ha offerto l’occasione per affrontare altre due tematiche, anch’esse di particolare interesse, e precisamente:
  1. quella della legittimità della notifica per pubblici proclami ex art. 150 del c.p.c. in presenza di una pluralità di eredi difficilmente individuabili;
  2. quella della non vincolatività, nel giudizio civile, delle statuizioni civili pronunciate in sede penale in ordine alla qualità di erede.

Il caso concreto trae origine dall’impugnazione del testamento olografo di una donna, deceduta nel 1984, per effetto del quale era stato istituito erede universale un terzo soggetto, convenuto in giudizio dagli eredi legittimi per far dichiarare la nullità della scheda testamentaria per difetto di autografia ovvero per incapacità di intendere e di volere della testatrice, chiedendo nel contempo la dichiarazione di indegnità a succedere dell’erede testamentario.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che, malgrado l’intervento estraneo, la volontà testamentaria potesse chiaramente individuarsi.
In secondo grado la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava nullo il testamento, rilevando che l’intervento di persona estranea nella scrittura, anche se limitato alla guida della mano, impedisce di considerare l’atto come interamente autografo.
Veniva anche rigettata la domanda di indegnità a succedere dell’erede testamentario per intervenuta prescrizione decennale, mentre veniva dichiarata la validità della notifica per pubblici proclami disposta nei confronti dei numerosi eredi ex lege.

In sede di legittimità, il soccombente ricorrente (e per esso il suo erede) deduceva, tra l’altro, l’illegittimità della notifica per pubblici proclami, la validità della scheda testamentaria (seppur redatta con l’assistenza di un terzo) e la vincolatività, nel giudizio civile, delle statuizioni penali relative alla qualità di erede.

Il ricorso viene integralmente rigettato dalla S.C. sulla base delle seguenti motivazioni:
  1. in merito alla notifica per pubblici proclami, disciplinata dall’art. 150 c.p.c., si afferma la sua legittimità quando la difficoltà di notificare non discende dal numero dei destinatari, bensì dalla loro identificazione o reperibilità, a condizione, comunque, che tale circostanza venga positivamente accertata e autorizzata dal giudice (in tal caso, la mancata indicazione nominativa dei destinatari non può comportare nullità della relativa notifica). Così si legge nel corpo delle motivazioni della sentenza: “Come affermato in dottrina e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, l'art. 150 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente, ma identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono essere venuti a trovare. Tale forma di notificazione conduce alla conoscenza legale dell'atto da notificare in quanto è sostenuta da un notevole grado di probabilità che i destinatari acquisiscano effettiva conoscenza dell'atto”;
  2. per quanto concerne la nullità del testamento olografo per difetto di autografia, ex artt. 602 e 606 c.c., si afferma che l’intervento di un terzo che guida la mano del testatore, pur se solo parzialmente, determina il venir meno del requisito dell’autografia con conseguente nullità della scheda testamentaria, e ciò indipendentemente dalla conformità del contenuto alla volontà del de cuius. Non rileva, pertanto, la circostanza che l’aiuto sia stato meccanico o che abbia riguardato soltanto alcune parole, poiché in ogni caso ne risulta compromessa la personalità dell’atto testamentario;
  3. infine, con riferimento ai limiti dell’efficacia del giudicato penale, di cui all’art. 654 del c.p.p., si afferma che le statuizioni civili pronunciate nel processo penale assumono efficacia vincolante nel giudizio civile solo quanto al profilo risarcitorio, mentre non possono incidere sullo status successorio, in quanto la sentenza penale non può valere quale titolo attributivo della qualità di erede né, di contro, escludere il diritto di altri soggetti di agire in sede civile per l’accertamento della nullità o dell’annullabilità del testamento. Precisa la S.C. che “sebbene l'art. 578 del c.p.p. esplichi effetti risarcitori per le statuizioni civili nei confronti delle sole parti civili costituite, tutti gli eredi hanno comunque il diritto di proporre domanda giudiziale nella sede civile al fine di ottenere l'accertamento della nullità o dell'annullabilità del testamento olografo (Cass. n. 27055/2024 )”.

In conclusione, con questa sentenza la S.C., oltre a ribadire la funzione garantista della notifica per pubblici proclami ed a delimitare con chiarezza gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile successorio, si colloca nel solco di quella giurisprudenza che privilegia la certezza formale e la personalità dell’atto testamentario, rispetto a qualsiasi ricostruzione sostanzialistica che si voglia dare della volontà del testatore.

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