Cass. civ. n. 7389/2026
In materia tributaria, l'archiviazione del procedimento penale o, comunque, gli esiti del giudizio penale (anche quanto all'insussistenza della contestata società di fatto) non vincolano il giudice tributario, permanendo l'autonomia tra processo penale e accertamento fiscale, con conseguente piena utilizzabilità, nel procedimento di accertamento, degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza anche in assenza delle garanzie difensive proprie del rito penale, come desumibile dagli artt. 2 e 654 c.p.p. e dall'art. 220 disp. att. c.p.p.
Cass. civ. n. 5429/2026
In tema di appalti pubblici, la sentenza penale irrevocabile di condanna per associazione per delinquere finalizzata alla sistematica turbativa delle gare bandite da un determinato ente, con accertamento di un controllo 'totale' del relativo settore e di un programma criminoso stabile e pervasivo, legittima il giudice civile sulla base di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. a ritenere irregolare, e dunque nullo per illiceità della causa, anche l'affidamento di appalti non specificamente oggetto del processo penale, purché essi si collochino nel medesimo periodo e nel medesimo contesto operativo dell'associazione criminosa, non ponendosi tale valutazione in contrasto con l'art. 654 c.p.p.
Cass. civ. n. 28284/2025
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, rimettendo gli atti al Tribunale, non ravvisando rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento, in sede penale, della condotta di esclusione del pari esercizio del diritto del comproprietario e quello, devoluto al giudice civile, volto alla tutela dei diritti di comproprietà del manufatto e servitù di passaggio, pur in presenza dell'identità dei fatti oggetto del capo di imputazione e dell'accertamento in sede civile). (Regola competenza)
Cass. civ. n. 22696/2025
Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, il decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, né rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.
Cass. civ. n. 19712/2025
In tema di processo tributario, il decreto di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p.
Cass. civ. n. 19367/2025
La sentenza penale di assoluzione resa in grado d'appello, nell'ambito del giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al G.U.P., anche se irrevocabile non ha efficacia di giudicato nel processo civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., in quanto non è pronunziata a seguito di dibattimento, così come imposto dalla legge ai fini della sua efficacia vincolante.
Cass. civ. n. 13939/2025
In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).
Cass. civ. n. 3456/2025
Ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha nei confronti della parte civile efficacia di giudicato nel giudizio civile solo qualora contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza dei fatti materiali oggetto del giudizio penale. In assenza di tale specifico accertamento, non sussiste alcun vincolo preclusivo nel giudizio civile.
Cass. civ. n. 31115/2024
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 651 e 654 cod. proc. pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. La mera coincidenza dei fatti tra i due processi non è sufficiente; è necessario che l'effetto giuridico dedotto in sede civile sia normativamente connesso alla commissione del reato.
Cass. civ. n. 16422/2024
In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Cass. civ. n. 15537/2024
In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari; il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 408 c.p.p., non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p.
Cass. civ. n. 9900/2024
La sentenza penale di assoluzione (passata in giudicato, anche successivamente alla pronuncia della sentenza tributaria impugnata con ricorso per cassazione), anche se invocata dal contribuente, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., per dimostrare l'effettiva sussistenza (o meno) dei fatti contestati dall'Amministrazione finanziaria, non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e - avendo un'astratta rilevanza soltanto in relazione all'affermazione (o meno) di meri fatti materiali e, cioè, a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di cassazione - la sua produzione nel grado di legittimità è inammissibile, non rientrando nella previsione dell'art. 372 c.p.c.
Cass. civ. n. 4201/2024
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.
Cass. civ. n. 2700/2024
In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l'art. 654 c.p.p., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata.
Cass. civ. n. 17708/2023
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.
Cass. civ. n. 1997/2023
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. In ciò la disposizione contenuta nell'art. 654 c.p.p. si differenzia da quella contenuta nell'art. 652 c.p.p., ove l'efficacia del giudicato penale è estesa al danneggiato che sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Pertanto, nell'ipotesi in cui il processo penale abbia avuto ad oggetto il reato tributario di utilizzazione di fatture false al fine di evadere le imposte, mentre nel processo civile oggetto di indagine è la responsabilità dell'amministratore per il danno subito dalla società fallita in termini di sanzioni pecuniarie connesse all'accertamento tributario, il presupposto di fatto del danno risarcibile nell'azione di responsabilità è diverso da quello specificamente oggetto di accertamento in sede penale, quantunque i due processi traggano origine dalla medesima contestazione da parte degli agenti dell'amministrazione finanziaria. Conseguentemente, in tale giudizio di responsabilità civile non può rilevare alcuna efficacia del giudicato penale.
Cass. pen. n. 29377/2019
Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/12/2017).
Cass. pen. n. 22614/2017
Non sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", allorquando il fatto reato non risulti accertato nella sua materialità, e, pertanto, non sussista alcun pregiudizio nella prospettiva di un successivo giudizio civile, stante la piena autonomia di cognizione e di valutazione dell'organo investito del relativo giudizio. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Ferrara, 18/07/2016).
Cass. civ. n. 1768/2011
In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. (Rigetta, App. Roma, 29/07/2004).
Cass. civ. n. 5676/2010
Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo c.p.p.
Cass. civ. n. 4961/2010
L'art. 654 c.p.p., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione; il citato art. 654, peraltro, esclude comunque l'efficacia in sede civile del giudicato penale di assoluzione ove i fatti oggetto del giudizio penale non siano sovrapponibili a quelli oggetto del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto ininfluente il giudicato penale di assoluzione, in relazione ad un'imputazione di costruzione in difformità rispetto alla concessione, nel giudizio civile avente ad oggetto la demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina legale sulle distanze).
Cass. pen. n. 10792/1994
L'art. 654 c.p.p. ha implicitamente abrogato l'art. 12 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. con modif. in L. 7 agosto 1982, n. 516. Pertanto, prevedendo esso, tra l'altro, a differenza del citato art. 12 del D.L. n. 429/82, che la sentenza penale di condanna o di assoluzione abbia efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi solo a condizione che la legge civile «non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa», deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso sentenza di proscioglimento, per intervenuta amnistia (previa definizione automatica delle controversie), di soggetti imputati di reati fiscali, dal momento che, essendo il processo tributario caratterizzato da un sistema probatorio molto limitato rispetto a quello penale, la detta Amministrazione potrebbe comunque far valere le sue ragioni in detto processo, senza incontrare preclusioni derivanti dal giudicato penale. Tale principio, per il disposto di cui all'art. 260 disp. att., coord. e trans. c.p.p., opera anche con riguardo ai processi penali tuttora regolati dal codice di rito previgente.
Cass. civ. n. 6164/1992
L'art. 654 c.p.p. — in armonia con la sentenza n. 55 del 22 marzo 1971 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 28 c.p.p. abrogato — esclude che l'accertamento dei fatti materiali oggetto di un giudizio penale sia vincolante nei giudizi civili od amministrativi nei confronti di coloro che al giudizio penale siano rimasti estranei perché non posti in condizione di intervenire.
Cass. civ. n. 5220/1992
Nella controversia promossa per il pagamento di indennizzo in forza di polizza assicurativa contro il furto o la rapina, la sentenza con la quale il giudice penale abbia assolto l'assicurato per insufficienza di prove dall'imputazione di simulazione di reato, sulla base dell'accertamento dubitativo dell'effettiva perpetrazione di detto reato in suo danno, può essere invocata dall'assicurato quale giudicato vincolante idoneo ad escludere l'indicato obbligo d'indennizzo, non rilevando in contrario che nelle more del giudizio civile avente ad oggetto tale obbligo, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia stata soppressa l'assoluzione con la suddetta formula dubitativa, in quanto non viene in discussione l'efficacia ai fini penali di siffatta formula assolutoria passata in giudicato sotto il vigore dell'abrogato codice di rito penale, ma esclusivamente le valutazioni giudiziali di determinate situazioni di fatto, al solo e diverso fine di evitare discordanze tra giudicato penale e giudicato civile, cui l'art. 654 del nuovo codice di procedura penale ha dato attuazione senza discostarsi dalla normativa dell'art. 28 dell'abrogato codice di rito.