Un ipermercato napoletano e una cartella contestata
Una società aveva impugnato una cartella esattoriale relativa alla tassa sui rifiuti dovuta per un ipermercato di Napoli, riferita all'anno 2015. La società sosteneva che il Comune non garantisse un servizio di raccolta adeguato, tanto da doversi rivolgere a ditte private per lo smaltimento di parte dei rifiuti prodotti. Sia la Commissione tributaria provinciale di Napoli sia, in appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 8899/2018, avevano respinto le ragioni della contribuente. La Cassazione ha confermato questa impostazione, rigettando il ricorso.
Perché il fatto notorio non basta a dimostrare il disservizio
La pronuncia degli Ermellini ruota attorno alla ripartizione dell'onere della prova. Secondo l'art. 2697 del c.c., chi vuole far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi. Con riferimento alla Tari, questo significa che l'ente locale deve dimostrare di aver istituito il servizio di raccolta. Il contribuente, invece, deve dimostrare che quel servizio non funziona o funziona male, se vuole ottenere una riduzione.
Nel caso specifico, la ricorrente riteneva sufficiente aver conferito una quota di rifiuti a operatori privati per dimostrare l'inadempienza del Comune. Per la Cassazione questo ragionamento non regge. Aver smaltito autonomamente dei rifiuti speciali non dimostra che il Comune non svolga la raccolta o la svolga in modo irregolare. Le attività commerciali come i supermercati producono fisiologicamente anche rifiuti speciali, che vanno comunque smaltiti a parte, indipendentemente dall'efficienza del servizio comunale. Allo stesso modo non basta invocare il fatto notorio, cioè la conoscenza diffusa di presunti disservizi, per sottrarsi all'onere probatorio che la legge pone a carico di chi chiede l'agevolazione.
Quanto si riduce la Tari se il servizio non funziona
Qui arriva la parte più utile per chi ha realmente a che fare con un disservizio. La legge 147/2013, all'art. 1, commi 656 e 657, prevede due ipotesi distinte.
Se il servizio di gestione dei rifiuti non viene svolto, oppure viene svolto in grave violazione delle regole, o ancora viene interrotto per motivi sindacali o per impedimenti organizzativi che comportino un pericolo per la salute o per l'ambiente, la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa ordinaria. Se invece la raccolta non viene effettuata in una determinata zona del territorio comunale, il tributo scende a non oltre il 40% della tariffa, con una graduazione che il Comune può calibrare in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
In entrambi i casi, come la stessa Cassazione ha già chiarito con l'ordinanza n. 5887/2026 e, in precedenza, con l'ordinanza n. 17334/2020, la riduzione spetta a prescindere da una responsabilità specifica del Comune e anche se il regolamento comunale non la prevede espressamente. Si tratta di un correttivo strutturale legato alla circostanza oggettiva che il servizio, così come istituito dalla legge, non viene erogato correttamente.
Le aree che restano fuori dal pagamento
Un discorso diverso riguarda i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti, oppure che risultano oggettivamente inutilizzabili durante l'anno. In questi casi non si parla di riduzione, ma di esclusione dalla base imponibile, sempre che la circostanza sia dichiarata nella denuncia originaria o di variazione e comprovata con elementi oggettivi o documentazione idonea. Restano quindi tassate le superfici concretamente calpestabili e destinate a un uso che genera rifiuti, anche quando altre porzioni dello stesso immobile ne sono esonerate.
Cosa cambia per chi vive un disservizio
Dall’ordinanza si evince chiaramente che documentare il disservizio è indispensabile, attraverso segnalazioni formali, verifiche tecniche, corrispondenza con il Comune o con il gestore del servizio, in quanto non bastano il passaparola o la percezione diffusa di inefficienza. L'obiettivo non è ottenere l'esenzione, quanto piuttosto la riduzione prevista dalla legge, che nei casi di mancato svolgimento del servizio può comunque arrivare fino all'80% del tributo.