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Successione, ecco come difendere la quota di legittima nel 2026 con le nuove norme: cosa fare e i tempi per agire

Successione, ecco come difendere la quota di legittima nel 2026 con le nuove norme: cosa fare e i tempi per agire
Chi sono i legittimari, come si accerta la violazione delle quote riservate e quali rimedi sono esperibili in caso di lesione, anche alla luce della riforma sulle donazioni entrata in vigore dal 2025
Nel sistema successorio italiano, la quota di legittima è la porzione di eredità che la legge riserva obbligatoriamente a determinati soggetti, indipendentemente dalle scelte operate dal defunto. Si tratta di un limite legale alla libertà di disporre dei propri beni, che opera ogni volta che la successione si apre. I soggetti tutelati sono individuati espressamente dalla legge e prendono il nome di legittimari: rientrano in questa categoria il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. A ciascuno di essi spetta una quota dell’asse ereditario determinata dal Codice civile in relazione alla composizione del nucleo familiare, mentre solo la parte residua del patrimonio, definita quota disponibile, può essere liberamente attribuita.

La lesione della quota di legittima si verifica quando, all’esito della successione, il valore dei beni attribuiti a uno o più legittimari risulta inferiore a quello loro garantito dalla legge. Ciò può accadere in presenza di disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile, oppure a causa di donazioni effettuate in vita dal de cuius che, sommate al patrimonio residuo, riducono l’asse ereditario in modo tale da comprimere la quota di riserva. Per accertare l’eventuale lesione è necessario ricostruire la massa ereditaria mediante la cosiddetta riunione fittizia, che consiste nell’aggiungere ai beni appartenenti al de cuius quelli donati, deducendo da essi i debiti ereditari.

Quando emerge una lesione di legittima, l’ordinamento mette a disposizione del legittimario uno strumento specifico di tutela: l’azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice civile. Attraverso questa azione il legittimario chiede che vengano ridotte le disposizioni testamentarie e, se necessario, le donazioni che eccedono la quota disponibile, al fine di essere reintegrato nella porzione di eredità che gli spetta per legge. L’azione di riduzione è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, che decorre dall’apertura della successione, e presuppone l’accettazione dell’eredità.

Particolarmente delicata è la tutela della quota di legittima quando la lesione derivi da donazioni effettuate in vita dal de cuius. In questo ambito, il legislatore è intervenuto in modo significativo, modificando il regime dell’impugnabilità delle donazioni a partire dal 2025. Nel nuovo assetto normativo, il legittimario non può più agire nei confronti dei terzi che abbiano acquistato il bene oggetto di donazione, anche se la donazione ha determinato una lesione della quota di legittima. Viene quindi definitivamente esclusa l’azione di restituzione contro il terzo acquirente, che in precedenza era ammessa entro il limite di vent’anni dalla trascrizione della donazione.

La conseguenza è che la tutela del legittimario, in caso di lesione derivante da donazioni, opera esclusivamente sul piano obbligatorio. L’azione di riduzione resta esperibile, ma ora il legittimario può agire soltanto nei confronti del donatario, chiedendo il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota di legittima lesa.

Se il donatario è nel frattempo deceduto, l’azione può essere esercitata nei confronti dei suoi eredi, secondo le regole generali della responsabilità successoria. In questo caso, il credito del legittimario si insinua nel patrimonio ereditario del donatario e gli eredi rispondono nei limiti di quanto ricevuto, con le distinzioni proprie dell’accettazione pura e semplice o con beneficio d’inventario. Anche in questa ipotesi resta ferma l’impossibilità di agire sul bene donato, qualora esso sia stato trasferito a terzi: la pretesa del legittimario può tradursi esclusivamente in una reintegrazione per equivalente.

Comprendere quando si verifica una lesione di legittima e quali strumenti siano concretamente esperibili è essenziale sia per chi intenda far valere i propri diritti successori, sia per chi, in fase di pianificazione patrimoniale, voglia evitare future contestazioni e garantire la tenuta delle attribuzioni effettuate.

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