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Stato di adottabilitą: precisazioni sull'ascolto del minore

Famiglia - -
Stato di adottabilitą: precisazioni sull'ascolto del minore
In caso di mancata audizione del minore capace di discernimento sussiste l'obbligo del giudice di specifica e circostanziata motivazione.
L’art. 15 L. n. 184 del 1983, al comma 2, prevede che lo stato di adottabilità possa essere dichiarato dal Tribunale per i minorenni se, a conclusione delle indagini e degli accertamenti, risulti la situazione di abbandono del minore, previa audizione del minore
  • che abbia compiuto gli anni dodici;
  • di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Tale previsione, infatti, rappresenta l’attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York del 25.11.1989 sui diritti del fanciullo che prevede che “gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa; le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

L’importanza di tali principi è di recente stata ribadita dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16340 del 20 maggio 2022.
La Suprema Corte, in particolare, ha affrontato una vicenda riguardante la dichiarazione dello stato di adottabilità da parte del Tribunale dei due figli minori di una signora affetta da patologie psichiche, dei quali uno era nato da un uomo che non aveva effettuato il riconoscimento e l’altro dal marito resosi irreperibile.
Avverso tale sentenza, la madre aveva proposto appello e questo – dopo varie vicissitudini processuali all’esito delle quali si era giunti ad un’ordinanza rescindente della Cassazione – era stato parzialmente accolto in sede di rinvio dalla Corte distrettuale, che aveva revocato la dichiarazione di adottabilità di un figlio soltanto. Per giungere a tale conclusione, in particolare, la Corte d’appello aveva disposto una CTU psicologica sulle persone della madre e dei minori, demandando al consulente l'ascolto di questi ultimi.
La madre, dunque, aveva proposto ricorso, dolendosi – limitatamente a quanto ora di rilievo – della nullità della sentenza in ragione dell'omesso ascolto diretto dei minori e della mancata motivazione sulla scelta dell'ascolto delegato: la Cassazione, ritenendo fondata tale censura, ha dunque cassato con rinvio la sentenza impugnata.

In particolare, nella motivazione del provvedimento citato, si legge quanto la Suprema Corte aveva già chiarito nell’ordinanza rescindente e, cioè, che l’obbligatorietà dell'ascolto del minore capace di discernimento in vista della dichiarazione di adottabilità “esprime un principio che, benchè inserito nella disciplina del giudizio di primo grado, va esteso al giudizio di adottabilità nel suo complesso, cosicché, ove l'adottando abbia compiuto i dodici anni al tempo del giudizio di appello, il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione ".

Ciò posto, la Corte specifica che in caso di mancata audizione sussiste l'obbligo del giudice di specifica e circostanziata motivazione, la quale risulta tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni.
In particolare, tale specifica motivazione è imprescindibile:
  • qualora il giudice ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento;
  • qualora il giudice ritenga l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore;
  • qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico.


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