La
Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 32837 del 2026 (udienza del 5 maggio, depositata il 3 settembre 2026), ha affrontato il caso di una persona già raggiunta da un provvedimento che le vietava ogni forma di comunicazione con la vittima. Nonostante il divieto, l'
imputato aveva inviato alcune videochiamate e una richiesta di amicizia su Facebook. La Cassazione ha chiarito che questo tipo di iniziativa digitale rientra a pieno titolo tra le condotte vietate, perché l'
art. 387 bis del c.p. punisce chi viola i provvedimenti di allontanamento o i divieti di comunicazione "con qualsiasi mezzo".
Una richiesta di amicizia, secondo i giudici, non è un semplice aggiornamento della lista contatti: è un vero e proprio tentativo di raggiungere telematicamente la persona offesa, e come tale ricade nel perimetro della norma.
Perché non serve l'accettazione della vittima
Il punto più delicato della decisione riguarda il
momento in cui il reato si considera compiuto. Prima di questa sentenza, molti difensori sostenevano che senza una risposta della vittima - senza cioè l'avvio di una conversazione - non ci fosse una vera comunicazione e, dunque, nessuna violazione. La Cassazione smonta questa tesi:
il tentativo di contatto è già sufficiente. Il messaggio, la richiesta o la videochiamata raggiungono comunque lo schermo della persona protetta, producendo l'effetto che la norma vuole evitare, cioè un nuovo contatto indesiderato con chi ha già ottenuto tutela dal
giudice.
Che la vittima accetti o rifiuti, che risponda o ignori, non cambia la sostanza: l'invio stesso costituisce l'atto vietato. Questo aspetto si distingue, va precisato, dal
reato di stalking vero e proprio previsto dall'
art. 612 bis del c.p., che richiede condotte reiterate capaci di generare un grave e perdurante stato d'ansia: qui la Corte si è invece concentrata sulla violazione di un ordine giudiziario già esistente.
Cosa cambia sul piano delle prove
Un secondo aspetto rilevante della pronuncia riguarda le modalità con cui si può dimostrare la violazione. La difesa aveva provato a contestare l'assenza di uno screenshot o di una prova digitale diretta e "certa" del tentativo di contatto. Su questo punto specifico, però, la Cassazione ha chiarito che la relativa doglianza non poteva nemmeno essere esaminata nel merito, perché non era stata sollevata correttamente nei precedenti gradi di giudizio.
Resta comunque il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la condotta persecutoria o la violazione del divieto possono emergere anche da testimonianze e riscontri indiretti, senza che sia indispensabile una documentazione informatica "granitica". Per chi subisce comportamenti di questo tipo, ciò significa che denunciare resta possibile anche quando le prove tecniche sono scarse o sono state cancellate per lo spavento del momento.
Quando scatta davvero la violazione
Perché si configuri il reato previsto dall'articolo 387-bis c.p. occorrono comunque alcune condizioni precise, che vanno tenute distinte da una semplice interazione social generica. È necessario:
-
che il giudice abbia già emesso, in modo esplicito, un provvedimento che vieti qualunque forma di comunicazione con la persona offesa;
-
che il tentativo di contatto avvenga dopo la notifica di tale provvedimento;
-
che l'iniziativa sia diretta in modo specifico al profilo o al recapito della vittima, e non a soggetti terzi o a contesti estranei alla vicenda.
In assenza di queste condizioni, un contatto sui social può comunque assumere rilievo ai fini del più generale reato di stalking, ma con presupposti diversi e più articolati, legati alla reiterazione della condotta e allo stato d'ansia effettivamente provocato nella vittima.
La decisione segna comunque un punto fermo: il confine tra mondo reale e mondo digitale, per chi è sottoposto a un divieto di comunicazione, non esiste più. Resta ora da capire come si adegueranno le strategie difensive, di fronte a un principio che riduce sensibilmente i margini di interpretazione favorevole agli imputati.