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Articolo 387 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 30/12/2022]

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Dispositivo dell'art. 387 bis Codice Penale

(1)Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

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