La norma in esame è stata introdotta dalla L. n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso) e poi modificata prima dalla L. n. 168 del 2023 e successivamente dal d.lgs. n. 164 del 2024.
Il
bene giuridico tutelato è la corretta esecuzione delle misure cautelari indicate dal comma 1 (l’
allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis del c.p.p., il
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell’
art. 282 ter del c.p.p. e l’
ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’
art. 384 bis del c.p.p.) e, conseguentemente, di
tutelare la persona offesa a salvaguardia della quale sono state emanate le predette misure. Infatti, sono provvedimenti tesi a
prevenire il rischio di recidiva di cui alla lett. c) dell’
art. 274 del c.p.p. nei rapporti con la vittima del reato.
Quanto detto vale anche per il comma 2, il quale fa riferimento all’
ordine di protezione ex comma 1 dell’art. 473 bis 70 del c.p.c. o ad un
provvedimento di uguale contenuto assunto nel procedimento di separazione o in quello di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si tratta di un
reato proprio poiché, nonostante il legislatore utilizzi il termine “
chiunque”,
soggetto attivo è soltanto colui che è stato sottoposto ad una delle misure indicate dalla norma.
Come evidenziato da autorevole dottrina,
soggetto passivo del
reato è l’
Autorità Giudiziaria che ha applicato la misura violata dal reo e la
persona offesa che tale misura vuole tutelare.
La
condotta penalmente rilevante consiste nella
violazione di obblighi o di divieti derivanti dai provvedimenti presi in considerazione dalla disposizione in esame. Peraltro, il riferimento a qualsiasi violazione di obblighi o inosservanza di prescrizioni comporta che il
delitto può essere commesso realizzato con diverse modalità. Ad esempio, nel caso dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p., la violazione può consistere nel mancato allontanamento dalla casa familiare o nell’inosservanza delle prescrizioni delle “modalità di visita” imposte dal giudice con autorizzazione all’accesso nella casa familiare.
L’
elemento soggettivo richiesto è il
dolo generico: ossia, è sufficiente la consapevolezza di essere legalmente sottoposto alla misura e alle specifiche prescrizioni impartite dal giudice e la volontà di violarne i precetti.
Quanto agli aspetti processuali, si precisa quanto segue: