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Articolo 387 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Dispositivo dell'art. 387 bis Codice Penale

(1)Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473 bis 70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio(2)(3).

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2) Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1): "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

La norma in commento è diretta a tutelare la persona offesa nel cui interesse è stato emanato uno dei provvedimenti espressamente indicati.

Spiegazione dell'art. 387 bis Codice Penale

La norma in esame è stata introdotta dalla L. n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso) e poi modificata prima dalla L. n. 168 del 2023 e successivamente dal d.lgs. n. 164 del 2024.

Il bene giuridico tutelato è la corretta esecuzione delle misure cautelari indicate dal comma 1 (l’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis del c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell’art. 282 ter del c.p.p. e l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’art. 384 bis del c.p.p.) e, conseguentemente, di tutelare la persona offesa a salvaguardia della quale sono state emanate le predette misure. Infatti, sono provvedimenti tesi a prevenire il rischio di recidiva di cui alla lett. c) dell’art. 274 del c.p.p. nei rapporti con la vittima del reato.

Quanto detto vale anche per il comma 2, il quale fa riferimento all’ordine di protezione ex comma 1 dell’art. 473 bis 70 del c.p.c. o ad un provvedimento di uguale contenuto assunto nel procedimento di separazione o in quello di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si tratta di un reato proprio poiché, nonostante il legislatore utilizzi il termine “chiunque”, soggetto attivo è soltanto colui che è stato sottoposto ad una delle misure indicate dalla norma.

Come evidenziato da autorevole dottrina, soggetto passivo del reato è l’Autorità Giudiziaria che ha applicato la misura violata dal reo e la persona offesa che tale misura vuole tutelare.

La condotta penalmente rilevante consiste nella violazione di obblighi o di divieti derivanti dai provvedimenti presi in considerazione dalla disposizione in esame. Peraltro, il riferimento a qualsiasi violazione di obblighi o inosservanza di prescrizioni comporta che il delitto può essere commesso realizzato con diverse modalità. Ad esempio, nel caso dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p., la violazione può consistere nel mancato allontanamento dalla casa familiare o nell’inosservanza delle prescrizioni delle “modalità di visita” imposte dal giudice con autorizzazione all’accesso nella casa familiare.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: ossia, è sufficiente la consapevolezza di essere legalmente sottoposto alla misura e alle specifiche prescrizioni impartite dal giudice e la volontà di violarne i precetti.

Quanto agli aspetti processuali, si precisa quanto segue:
  • il reato in commento è procedibile d’ufficio;
  • competente è il Tribunale monocratico.

Massime relative all'art. 387 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 18329/2025

In tema di divieto di avvicinamento imposto con la misura cautelare, non scrimina la condotta delittuosa ex articolo 387-bis del Cp la circostanza che la persona consenta al vietato avvicinamento da parte dell'imputato, giacché la normativa di settore è infatti fortemente orientata a tutelare la vittima di condotte maltrattanti, considerando la sua posizione vulnerabile, evitando che la stessa vittima possa influire sulla prosecuzione del procedimento (ritrattando l'accusa): in questa situazione di squilibrio che giustifica una tutela rafforzata della vittima non può dunque essere affidato alla stessa di far venir meno la misura di protezione imposta all'agente.

Cass. pen. n. 12442/2025

Integra il delitto previsto dall'art. 387-bis c.p. la condotta di chi, sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., si avvicini volontariamente a questa, anche in occasione di un incontro casuale in un locale aperto al pubblico, dove egli già si trovava. (In motivazione, la Corte ha precisato che non occorre stabilire se il locale sia incluso tra i luoghi indicati nel provvedimento cautelare, nel caso in cui questo imponga genericamente all'imputato di tenersi lontano dalla persona offesa).

Cass. pen. n. 10389/2025

L'art. 387-bis, comma 2, c.p., nella parte in cui - nella sua formulazione vigente fino al 25 novembre 2024, antecedente alla novella di cui al d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164 - puniva l'elusione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dall'art. 342-ter, comma 1, c.c., non si applica alle condotte, precedenti a quella data, di inosservanza degli ordini di protezione a tutela dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà di un minore, emessi ai sensi di tale disposizione o, successivamente alla sua introduzione, dell'art. 473-bis.70 c.p.c.

Cass. pen. n. 4936/2025

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis c.p., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello ius escludendi e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità della sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Cass. pen. n. 19442/2023

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l'assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l' improcedibilità per remissione della querela o l'eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perché il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 39005/2021

Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.

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