Cass. pen. n. 18329/2025
In tema di divieto di avvicinamento imposto con la misura cautelare, non scrimina la condotta delittuosa ex articolo 387-bis del Cp la circostanza che la persona consenta al vietato avvicinamento da parte dell'imputato, giacché la normativa di settore è infatti fortemente orientata a tutelare la vittima di condotte maltrattanti, considerando la sua posizione vulnerabile, evitando che la stessa vittima possa influire sulla prosecuzione del procedimento (ritrattando l'accusa): in questa situazione di squilibrio che giustifica una tutela rafforzata della vittima non può dunque essere affidato alla stessa di far venir meno la misura di protezione imposta all'agente.
Cass. pen. n. 12442/2025
Integra il delitto previsto dall'art. 387-bis c.p. la condotta di chi, sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., si avvicini volontariamente a questa, anche in occasione di un incontro casuale in un locale aperto al pubblico, dove egli già si trovava. (In motivazione, la Corte ha precisato che non occorre stabilire se il locale sia incluso tra i luoghi indicati nel provvedimento cautelare, nel caso in cui questo imponga genericamente all'imputato di tenersi lontano dalla persona offesa).
Cass. pen. n. 10389/2025
L'art. 387-bis, comma 2, c.p., nella parte in cui - nella sua formulazione vigente fino al 25 novembre 2024, antecedente alla novella di cui al d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164 - puniva l'elusione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dall'art. 342-ter, comma 1, c.c., non si applica alle condotte, precedenti a quella data, di inosservanza degli ordini di protezione a tutela dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà di un minore, emessi ai sensi di tale disposizione o, successivamente alla sua introduzione, dell'art. 473-bis.70 c.p.c.
Cass. pen. n. 4936/2025
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis c.p., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello ius escludendi e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità della sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.
Cass. pen. n. 30600/2024
Con la fattispecie incriminatrice di procurata evasione il legislatore ha inteso punire autonomamente la compartecipazione nell'evasione altrui.
Cass. pen. n. 19442/2023
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l'assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l' improcedibilità per remissione della querela o l'eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perché il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Cass. pen. n. 39005/2021
Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.